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Incarico a dipendente pubblico non autorizzato: l’apparato sanzionatorio
Lo svolgimento di incarichi da parte dei dipendenti pubblici, non previamente autorizzati dalla propria amministrazione, comporta due tipologie diverse di sanzioni, entrambe previste dall’art. 53 d.lgs. 165/2001

Lo svolgimento di incarichi da parte dei dipendenti pubblici, non previamente autorizzati dalla propria amministrazione, comporta due tipologie diverse di sanzioni entrambe previste dall’art. 53 d.lgs. 165/2001:

– la prima rivolta nel confronti del dipendente pubblico in caso di svolgimento di incarichi non autorizzati nei confronti di soggetti terzi prevedendo, salva la loro responsabilità disciplinare, il versamento del compenso dovuto, per le prestazioni eventualmente svolte, nel conto dell’entrata del bilancio dell’amministrazione di appartenenza per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti (comma 7) e, in caso di omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico, indebito percettore, ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti (comma 7-bis);

– la seconda sanzione riguarda le amministrazioni pubbliche o private che abbiano conferito incarichi a dipendenti pubblici non autorizzati, differenziando le sanzioni nel modo seguente:
a) in caso di amministrazione pubbliche, va attivato il procedimento disciplinare nei confronti del funzionario responsabile del procedimento, il provvedimento di incarico è nullo di diritto ed i compensi previsti sono conferite all’amministrazione di appartenenza del dipendente pubblico incaricato in assenza di autorizzazione per essere riversati ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti (comma 8);
b) per gli altri enti pubblici economici o privati si applica una sanzione pecuniaria pari al doppio degli emolumenti corrisposti sotto qualsiasi forma a dipendenti pubblici, all’accertamento di tali violazioni provvede il MEF con acquisizione delle somme alle entrate del MEF (comma 9).

La Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, con la sentenza 14 dicembre 2016, n. 25752 affronta la legittimità dell’apparato sanzionatorio comminato dal MEF ad una cooperativa che aveva conferito un incarico ad un dipendente pubblico in assenza della relativa autorizzazione.

Il fatto
L’Agenzia delle Entrate aveva comminato una doppia sanzione ad una Società Cooperativa che aveva conferito incarico ad un dipendente pubblico, sia in considerazione dell’assenza della previa autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza (art. 53 comma 9 TUPI) , sia in ragione della mancata comunicazione degli importi a lui erogati (art. 53 comma 15).

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