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Inconferibilità e incompatibilità incarichi - Attribuzione all'esecutivo della responsabilità degli uffici e dei servizi
Il sindaco, nel superiore interesse dell’efficienza dell’ente e dell’attuazione del programma può anche non conferire incarichi ai dipendenti per affidare la responsabilità degli uffici e dei servizi agli assessori.

L’art.53, comma 23, della legge 23 dicembre 2000 n.388, come modificato dall’art.29 comma 4, della legge 28 dicembre 2001 n.448 così dispone: “Gli enti locali con popolazione inferiore a cinquemila abitanti fatta salva l’ipotesi di cui all’articolo 97, comma 4, lettera d), del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 , anche al fine di operare un contenimento della spesa, possono adottare disposizioni regolamentari organizzative, se necessario anche in deroga a quanto disposto all’ articolo 3, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, e successive modificazioni, e all’articolo 107 del predetto testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, attribuendo ai componenti dell’organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale”.
Attraverso l’emanazione dell’art.29, comma 4, della legge 28 dicembre 2001 n.448 (legge finanziaria per l’anno 2002) il legislatore ha modificato il citato art.53, da una parte, ampliandone l’ambito di operatività tramite l’estensione dell’applicazione ai Comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti e, dall’altra, eliminando il riferimento alla mancanza non rimediabile di figure professionali idonee.
Pertanto la scelta, da parte del Comune, di avvalersi della potestà derogatoria al principio di separazione dei poteri può avvenire attualmente anche in presenza di dipendenti appartenenti alla categoria D (T.A.R. Emilia Romagna, sez. staccata di Parma, sentenza n.160 del 2009).
In seguito a tali modifiche, quindi, si dilata il margine di iniziativa del sindaco, che nel superiore interesse dell’efficienza dell’ente e dell’attuazione del programma può anche non conferire incarichi ai dipendenti per affidare la responsabilità dei servizi agli assessori.
In sostanza, le esigenze di contenimento dei bilanci, almeno nei Comuni di più modeste dimensioni, possono  comportare quella commistione fra politica e amministrazione, il cui superamento, ha invece rappresentato un principio cardine delle riforme degli anni ’90 (TAR Campania – Sezione V Napoli, n.13054 del 22 ottobre 2003).

Il rapporto con le altre norme apparentemente in contrasto con la norma finanziari n. 388/2000

La giurisprudenza contabile (cfr. ex multis deliberazione  n.167/2016/PAR della sez.  regionale di controllo per il Molise) e amministrativa, qualificano la norma introdotta dalla legge finanziaria del 2001 quale norma speciale e derogatoria, rispetto sia al principio di separazione politica-amministrazione sancito dall’art. 107 del TUEL, che all’art.84 del D.lgs n.163 del 12 aprile 2006 (ex codice dei contratti pubblici).

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