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Personale assumibile - Riduzione del fondo decentrato: i giudici contabili confermano, finalmente, l'innovazione
Chiara posizione dei giudici contabili sulle disposizioni legislative, introdotte dalla legge di stabilità 2016, che riguardano il concetto di personale “assumibile” al fine della corretta costituzione del fondo delle risorse decentrate per l’anno 2016.

Al termine dell’anno è arrivata infine la chiara posizione dei giudici contabili sulle disposizioni legislative, introdotte dalla legge di stabilità 2016, che riguardano il concetto di personale “assumibile” al fine della corretta costituzione del fondo delle risorse decentrate per l’anno 2016. Tali indicazioni, che si procederà a commentare, confermano i contenuti del concetto di “personale assumibile” introdotto dalla legge si stabilità 2016 in modo diverso da quanto evidenziato dalla circolare n.12 del 23/03/2016 del MEF che aveva stabilito, invece, che “per quanto concerne la riduzione del Fondo in proporzione al personale in servizio si fa presente che la stessa andrà operata, sulla base del confronto tra il valore medio del personale presente in servizio nell’anno di riferimento ed il valore medio dei presenti nell’anno 2015. In particolare, i presenti al 31/12 dell’anno di riferimento scaturiranno dalla consistenza iniziale del personale all’1/1 alla quale andranno dedotte le unità per le quali è programmata la cessazione ed aggiunte quelle assumibili in base alla normativa vigente (tra cui, ad esempio, quelle relative a facoltà assunzionali non esercitate e riferite ad annualità precedenti oggetto di proroga legislativa), salvo verifica finale dell’effettivo andamento”. Proprio a fronte del citato ultimo periodo sarebbe venuta meno, la possibile premialità prevista dall’articolo 1 comma 236 legge di stabilità 2016, dovendo alla fine dell’anno verificare l’ente l’effettiva presenza del personale presente con possibile riduzione del fondo in caso di mancata assunzione del personale nell’anno di riferimento.
I chiarimenti sono stati forniti dalla Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, con la deliberazione 15/12/2016 n.367.

IL RIFERIMENTO LEGISLATIVO
Precisano in via preliminare i giudici contabili il riferimento legislativo rintracciabile al comma 236 dell’art.1 della Legge n. 208/2015, il quale dispone quanto segue: “Nelle more dell’adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare riferimento all’omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1º gennaio 2016 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente”.

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