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Il protocollo sindacale del 30 novembre: contenuti, limiti, esigibilità
Il 30 novembre scorso è stato sottoscritto un Accordo sindacale che la stampa ha chiamato “contratto degli statali” ma che, in realtà, è un documento molto particolare, visto che è stato perfezionato a quattro giorni dal voto sul referendum e, soprattutto, per la sua valenza più politica che giuridica.

Il 30 novembre scorso è stato sottoscritto un Accordo sindacale che la stampa ha chiamato “contratto degli statali” ma che, in realtà, è un documento molto particolare, visto che è stato perfezionato a quattro giorni dal voto sul referendum e, soprattutto, per la sua valenza più politica che giuridica. Rispetto a quest’ultimo aspetto,  infatti, va ricordato che la presenza delle sole CGIL, CISL e UIL – contestatissima dai sindacati autonomi e, in particolari, da quelli medici  –  conferisce all’accordo una natura del tutto particolare, quello appunto di accordo politico precontrattuale,  come peraltro ha ricordato alla stampa  un sindacalista a giustificazione della “privativa” della firma alle sole tre confederazioni. Riguardo ai contenuti del  Protocollo vale la pena di segnalare alcuni aspetti interessanti. Innanzitutto dal punto di vista generale va ripetuto che si tratta di un accordo di grande impatto politico ma di dubbia esigibilità giuridica, soprattutto   nel caso in cui una delle parti firmatarie dovesse cambiare. Il Governo subentrante potrebbe addirittura  disconoscere i contenuti e gli impegni assunti vuoi per la evidente finalità preelettorale vuoi per divergenze di merito sui contenuti. E non è forse un caso che, per la parte pubblica, accanto alla firma della Ministra Madia troviamo quella del Sottosegretario Angelo Rughetti che di per sé stessa  sarebbe ridondante se non fosse,  a giudizio di qualcuno,  una sorta di garanzia di continuità per gli impegni assunti.  Nel merito l’Accordo è costituito da quattro capitoli: Relazioni sindacali, Parte normativa, Parte economica e Monitoraggio dell’attuazione della riforma della PA. Riguardo al primo si rileva una sostanziale vittoria sindacale in merito al “riequilibrio, a favore della contrattazione, del rapporto tra le fonti che disciplinano il rapporto di lavoro”, in pratica una attenuazione della riforma Brunetta.

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