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Le responsabilità del dirigente che non pubblica l’affidamento di un incarico professionale
Il caso è stato affrontato in una recente sentenza della Corte dei Conti dalla quale risulta che veniva conferito un incarico tecnico ad un soggetto esterno all'amministrazione. Cosa succede se il dirigente non pubblica l’incarico assegnato?

L’art. 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”,  nel fornire  il concetto di trasparenza, affermava che la stessa “è intesa come accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell’organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all’utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell’attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità” . Il concetto è stato poi ripreso dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, dove in materia di obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza, l’articolo 15 prevede che le pubbliche amministrazioni devono  pubblicare  e aggiornare  le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza:
a)  gli estremi dell’atto di conferimento dell’incarico;
b)  il curriculum vitae;
c)  i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;
d)  i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.
Detta pubblicità  è condizione  per l’acquisizione dell’efficacia dell’atto e per la liquidazione dei relativi compensi.  In caso di omessa pubblicazione di quanto previsto,  il pagamento del corrispettivo determina la responsabilità del dirigente che l’ha disposto  e comporta il pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta, fatto salvo il risarcimento del danno del destinatario ove ricorrano le condizioni di cui all’articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Cosa succede se l’incarico assegnato non viene pubblicato?

Il caso è stato affrontato in una recente sentenza (n. 384/2016) della Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Puglia – dalla quale risulta che veniva conferito  un incarico tecnico ad un soggetto esterno all’amministrazione; specificatamente, si trattava di un incarico per l’attuazione delle procedure di accatastamento e/o voltura di parte degli immobili inseriti nel Piano delle Alienazioni e valorizzazioni immobiliari.

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