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Incarico ritenuto inconferibile: solamente il RPC può dichiararne la nullità
A seguito di richieste di informazioni sulla corretta applicazione del d.lgs. n. 39/2013, l’Anac, con delibera n. 141 del 2015, valutava come inconferibile, ai sensi dell'art 7, comma 2 lett c) del d.lgs. n. 39/2013, l'incarico di Presidente del Consorzio

I fatti

A seguito di richieste di informazioni sulla corretta applicazione del d.lgs. n. 39/2013, recante le “disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”, l’Anac, con delibera n. 141 del 2015, valutava come “inconferibile, ai sensi dell’art 7, comma 2 lett c) del d.lgs. n. 39/2013, l’incarico di Presidente del Consorzio (…) a colui che, alla data di conferimento dell’incarico, e attualmente, ricopre la carica di sindaco di Brusciano (Napoli), eletto il 4 giugno 2013, in quanto i compiti assegnati dallo Statuto vigente al momento della nomina dell’avv. … rendono assimilabile tale incarico a quelli di cui alla lettera 1) dell’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 39/2013”.
L’Anac, quindi, ordinava al RPC del Consorzio ASI di avviare un procedimento nei confronti del Presidente dell’ente nell’ambito del quale contestare la menzionata causa di inconferibilità ed elevare la sanzione inibitoria ai sensi dei commi 1 e 2, dell’art. 18, D.Lgs. n. 39/2013.
La suddetta delibera veniva impugnata dal Consorzio, in persona del suo Presidente, innanzi al TAR Lazio.
Successivamente, in ossequio alla delibera n. 141/15 dell’Autorità, il RPC del Consorzio ASI avviava, in data 18.12.2015, il procedimento di contestazione nei confronti del Presidente del Consorzio ASI,  e,  in un secondo tempo,  adottava il provvedimento conclusivo, determinandosi per l’archiviazione del procedimento medesimo, non ritenendo sussistenti deleghe gestionali dirette, presupposto necessario ai fini dell’inconferibilità dell’incarico ex art. 7, comma 2, lett c), D.Lgs. 39/2013.
Frattanto, con delibera n. 79 del 1.3.2016, la Giunta Regionale Campania, deliberava di nominare il RPC della Giunta Regionale Campania “quale Commissario ad acta per il compimento degli atti necessari alla conclusione del procedimento di contestazione della causa di inconferibilità avviato nei confronti del soggetto cui è stato conferito l’incarico di Presidente del Consorzio Asi di Napoli e dei soggetti che, ai sensi dei commi 1 e 2 dell’articolo 18 del dlgs. n. 39/2013, siano astrattamente possibili destinatari della sanzione inibitoria (…)”.
Con delibera n. 459 del 20-27 aprile 2016, l’Anac, avendo ritenuto che le conclusioni cui era giunto il RPC del Consorzio si ponessero in contrasto con i provvedimenti e gli atti richiesti dal piano nazionale anticorruzione, ordinava al RPC della Giunta della Regione Campania, quale commissario ad acta, ”
a) di annullare il provvedimento di archiviazione prot. n. 1111 del 1 marzo 2016 emesso dal RPC del Consorzio ASI Napoli a chiusura del procedimento avente ad oggetto la contestazione delle cause di inconferibilità nei confronti del Presidente del Consorzio Asi;
b) di avviare, entro il termine di 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, il procedimento sanzionatorio di cui all’art. 18, comma 2, d.lgs. n. 39/2013 (art. 1, co. 3, L 190/2012;
c) di comunicare all’ANAC tutti gli atti posti in essere quale conseguenza del presente provvedimento”.
Anche questa delibera veniva impugnata innanzi al TAR.

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