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Dal TFR al TFS: guida operativa Aran sull'adeguamento retributivo e contributivo
L'ARAN pubblica la guida operativa sull'adeguamento retributivo e contributivo nel passaggio dal TFS al TFR (riduzione 2,50%) ai sensi dell'articolo 6 dell'Accordo quadro in materia di TFR e di previdenza complementare del 29 luglio 1999.

L’ARAN pubblica la guida operativa sull’adeguamento retributivo e contributivo nel passaggio dal TFS al TFR (riduzione 2,50%) ai sensi dell’articolo 6 dell’Accordo quadro in materia di TFR e di previdenza complementare del 29 luglio 1999.

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Come evidenziato nella premessa della guida operativa, è possibile identificare tre categorie in riferimento ai trattamenti di fine rapporto e di fine servizio dei dipendenti pubblici:

personale per il quale continua ad applicarsi il regime del trattamento di fine servizio antecedente alle nuove norme – più avanti richiamate – in materia di trattamento di fine rapporto per i pubblici dipendenti;

personale che si trovava nel regime di cui al punto precedente, ma che ha volontariamente optato, aderendo ai fondi di previdenza complementare negoziali, per il nuovo regime del TFR dei pubblici dipendenti (difatti, nell’attuale sistema l’adesione volontaria al fondo di previdenza implica il passaggio nuovo regime);

• infine, il personale cui si applica, dal momento dell’assunzione, il nuovo regime del TFR dei pubblici dipendenti: rientrano, in quest’ultima categoria tutti coloro che sono stati assunti a tempo indeterminato dopo il 31 dicembre 2000 ovvero gli assunti a tempo determinato con un rapporto di lavoro in corso o successivo al 30 maggio 2000.

La problematica analizzata nella presente guida operativa riguarda solo le ultime due categorie.
Occorre inoltre evidenziare che il pagamento di tutti i trattamenti di fine servizio, compreso il nuovo TFR per i pubblici dipendenti, continua ad essere effettuato dall’ente previdenziale (oggi “INPS”) e ad essere finanziato mediante contributi versati dal datore di lavoro (anche per questo aspetto, sono fatte salve alcune eccezioni).
Quindi, al di là delle differenze di regime applicato (TFS o TFR), il sistema di contribuzione ed erogazione dei trattamenti continua ad essere interamente gestito centralmente ed unitariamente dall’ente previdenziale, senza un rapporto sinallagmatico tra contributi e prestazioni (come avviene nel caso di TFR accantonato). Questo è uno degli aspetti che maggiormente differenzia il sistema vigente per i pubblici dipendenti da quello previsto nel settore privato.

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