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Furbetti del cartellino. La supremazia della legge sul contratto ed il concetto di alterazione del sistema di rilevazione delle presenze
La Corte di Cassazione, sentenza n. 24574 affronta due problemi rilevanti in caso di licenziamento del pubblico dipendente che non abbia timbrato il proprio cartellino delle presenze.

La Corte di Cassazione, Sez. Lav., sentenza 1/12/2016 n. 24574 affronta due problemi rilevanti in caso di licenziamento del pubblico dipendente che non abbia timbrato il proprio cartellino delle presenze. Il primo, sulla supremazia delle disposizioni legislative rispetto a quelle contrattuali; il secondo, sul concetto stesso di alterazione del sistema di rilevazione delle presenze al fine di stabilire l’ambito legale della disposizione legislativa. Qui di seguito sono analizzate le motivazioni della Suprema Corte.

IL FATTO
Sia il Tribunale di prime cure che la Corte territoriale avevano confermato la legittimità del licenziamento intimato ad un dipendente pubblico che si era allontanato dal proprio posto di lavoro senza la timbratura del proprio cartellino attraverso il sistema elettronico di rilevazione delle presenze. Secondo i giudici di appello, la condotta del dipendente si era materializzata in modo fraudolento, ritenendo che la citata condotta rientrasse nella fattispecie tipizzata dalla normativa della “falsa attestazione della presenza in servizio”, punita con la sanzione del licenziamento dall’art. 55 quater del D. L.gs 165/2001.
Avverso la citata sentenza ricorre il dipendente in Cassazione affidandosi a tre motivi, il primo sulla rilevanza delle disposizioni contrattuali rispetto a quelle legislative, il secondo evidenziando la mancata alterazione del sistema di rilevazione delle presenze, ed il terzo deducendo la sproporzione tra la condotta addebitata e la sanzione espulsiva, alla luce delle clausole negoziali collettive.

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