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Servizi in convenzione personale associazione
L'Aran risponde al quesito sulla possibilità di un ente regionale di avvalersi di un dipendente di una associazione riconosciuta dalla legge regionale ma che non rientra nel novero delle pubbliche amministrazioni

Orientamenti applicativi ARAN 18/11/2016 n. RAL_1882

Un ente regionale può avvalersi, ai sensi dell’art.14, comma 1, del CCNL del 22.1.2004, di un dipendente di una associazione riconosciuta dalla legge regionale ma che non rientra nel novero delle pubbliche amministrazioni, d cui all’elenco pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.227 del 30.9.2015?

Relativamente alla particolare problematica esposta, l’avviso della scrivente Agenzia è nel senso che l’ente non possa avvalersi della disciplina dell’art.14, comma 1, del CCNL del 22.1.2004 in materia di personale utilizzato a tempo parziale e servizi in convenzione.
Infatti, per espressa previsione delle parti negoziali (come si evince dalla formulazione della clausola negoziale: “ 1. Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare..”), possono avvalersi di questa disciplina esclusivamente “gli enti locali”.
Per l’esatta definizione degli enti rientranti in tale nozione occorre fare riferimento all’art.2 del D.Lgs.n.267/2000.
Conseguentemente, ad esempio, mentre un Comune può indubbiamente avvalersi del personale di altra amministrazione del Comparto non rientrante nella nozione di “ente locale”, utilizzando le possibilità previste dall’art.14, comma 1, del CCNL del 22.1.2004, nel rispetto delle condizioni e dei limiti ivi previsti, una amministrazione diversa dagli “enti locali” non può, invece, utilizzare personale di un Comune.
Occorre, poi, considerare che un ulteriore ostacolo sarebbe rappresentato anche dalla circostanza che l’ente vorrebbe avvalersi di un lavoratore di una associazione riconosciuta che, come evidenziato nel quesito, non rientra neppure nel novero delle pubbliche amministrazioni in senso stretto e non sarebbe, quindi, neppure destinatario delle previsioni della contrattazione collettiva nazionale del Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali.
Pertanto, mancherebbe anche l’ulteriore requisito richiesto dall’art.14 del CCNL del 22.1.2004, per cui l’utilizzazione può riguardare solo “…personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL (il CCNL del 22.1.2004)”.
In ordine, poi, alla possibilità di avvalersi, al di là delle previsioni dell’art.14 del CCNL del 22.1.2004, in posizione di comando, di personale non dipendente da una pubblica amministrazioni in senso stretto, si rinvia alle indicazioni che, eventualmente potranno essere fornite dal Dipartimento della Funzione Pubblica, istituzionalmente competente per l’interpretazione delle norme di legge concernenti il rapporto di lavoro pubblico.
Infatti, la contrattazione collettiva non ha in alcun modo disciplinato l’istituto, che continua, quindi, a trovare la propria regolamentazione solo nella vigente legislazione in materia.

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