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Malattia e libertà di svolgimento delle attività della vita privata
La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 20210, si occupa di un caso di contestazione disciplinare relativa ad assenze per malattia, essendo impossibile qualsiasi forma di deambulazione.

Corte di Cassazione Civile, Lavoro 7/10/2016 n. 20210

Il caso scaturisce da una contestazione disciplinare relativa ad assenze per malattia come da certificati medici attestanti impedimento di recarsi al lavoro, essendo impossibile qualsiasi forma di deambulazione. Era tuttavia emerso, in base alle disposte investigazioni che, in giorni nei quali era assente per malattia, egli si spostava ripetutamente dalla sua abitazione, talvolta utilizzando addirittura l’automobile o un motociclo, nonostante l’asserita impossibilità di trasferimento extradomestico.
Sulla questione la Corte riafferma il principio in base al quale la condotta del lavoratore che, in ottemperanza delle prescrizioni del medico curante, si sia allontanato dalla propria abitazione e abbia ripreso a compiere attività della vita privata – la cui gravosità non è comparabile a quella di una attività lavorativa piena – senza svolgere una ulteriore attività lavorativa, non è idonea a configurare un inadempimento ai danni dell’interesse del datore di lavoro, dovendosi escludere che il lavoratore sia onerato a provare, a ulteriore conferma della certificazione medica, la perdurante inabilità temporanea rispetto all’attività lavorativa, laddove è a carico del datore di lavoro la dimostrazione che, in relazione alla natura degli impegni lavorativi attribuiti al dipendente, il suddetto comportamento contrasti con gli obblighi di buona fede e correttezza nell’esecuzione del rapporto di lavoro.
Per la Cassazione, inoltre, il giudice del merito, nello stabilire se l’allontanamento dalla propria abitazione del lavoratore assente per malattia configuri o meno violazione degli obblighi di correttezza e buona fede del dipendente, volti a consentire l’esercizio del potere di controllo attribuito al datore di lavoro dall’art. 5 L. n. 300/1970, deve tener presente che l’interesse del datore di lavoro a tale controllo va contemperato con l’esigenza di libertà del lavoratore.
Peraltro – ove accertata – la violazione di detti obblighi legittima il licenziamento per giusta causa solo se, valutata non solo nel suo contenuto oggettivo, ma anche nella sua portata soggettiva e in relazione alle circostanze del caso concreto, appaia meritevole della massima sanzione espulsiva, avuto riguardo al principio di proporzionalità stabilita dallo art. 2106 c.c.).

 

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