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Sospensione del procedimento disciplinare in pendenza del procedimento penale secondo i contratti collettivi del pubblico impiego
Il Commento di R. Squeglia
La questione affrontata dalla pronuncia della S.C. che si segnala, concerne i rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale nel rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, nel sistema antevigente la riforma del 2009

di R. Squeglia

La questione affrontata dalla pronuncia della S.C. che si segnala, concerne i rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale nel rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, nel sistema antevigente la riforma del 2009 (d.lgs. n. 150/2009, c.d.”decreto Brunetta”):
Come noto, mentre la regolamentazione di natura contrattuale prevedeva il principio della subordinazione dell’azione disciplinare a quella penale, di contro la rilegificazione della materia disciplinare, operata tramite il decreto delegato innanzi citato, modificando il D. lgs. n. 165/2001, ha successivamente introdotto l’opposto principio della separazione ed autonomia del potere disciplinare rispetto all’esito dell’azione penale.
Quantunque, nella disciplina legale del pubblico impiego, incluso quello delle regioni ed autonomie locali, che costituisce l’ambito di specifico interesse della Rivista che ci ospita, sia vigente il principio della autonoma celebrazione del procedimento disciplinare anche nelle ipotesi di connessione a quello penale, la sentenza n. 20813 della sezione lavoro della S.C., pubblicata lo scorso 14 ottobre, merita di essere segnalata all’attenzione del lettore.
Ciò in quanto la predetta pronuncia offre interessanti spunti in tema di identificazione della nozione di procedimento penale, anzi, più di preciso, dello stadio del procedimento penale che autorizzava, a rigore di clausola contrattuale, la sospensione del procedimento disciplinare nelle more della definizione di quello penale.
La rilevanza del tema è agevolmente percepibile, sol che si consideri che la sospensione dell’azione disciplinare nelle ipotesi di connessione dettate dalla clausola contrattuale, non è rimessa alla discrezionalità dell’ente (come per taluni aspetti oggi prevede il vigente art. 55 ter del D. Lgs. n. 165/2001), ma è obbligatoria, dando luogo ad una causa di invalidità del provvedimento adottato all’esito di procedimento disciplinare che avrebbe dovuto essere invece sospeso sino all’esito definitivo di quello penale. Nondimeno, nell’opposto caso di sospensione del procedimento disciplinare in un caso in cui avrebbe dovuto essere proseguito, si potrebbe porre il problema della legittimità del provvedimento alla stregua della violazione dei termini di conclusione della sequenza disciplinare.

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