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Le sanzioni per le mancate comunicazioni degli incarichi affidati ai pubblici dipendenti
Il Commento di L. Boiero
L’articolo 53 del D.lgs n. 165/2001, in materia di “Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi”, stabilisce che gli enti pubblici economici e i soggetti privati non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti pubblici senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi.

di L. Boiero

Inquadramento normativo e giurisprudenziale

L’articolo 53 del D.lgs n. 165/2001, in materia di  “Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi”, stabilisce  che gli enti pubblici economici e i soggetti privati non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti pubblici senza la previa autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. In caso di inosservanza si applica la disposizione dell’articolo 6, comma 1, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e s.m.i. (“Nei confronti dei soggetti pubblici e privati che non abbiano ottemperato alla disposizione dell’articolo 58, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni, o che comunque si avvalgano di prestazioni di lavoro autonomo o subordinato rese dai dipendenti pubblici in violazione dell’articolo 1, commi 56, 58, 60 e 61, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , ovvero senza autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza, oltre alle sanzioni per le eventuali violazioni tributarie o contributive, si applica una sanzione pecuniaria pari al doppio degli emolumenti corrisposti sotto qualsiasi forma a dipendenti pubblici”).    All’accertamento delle violazioni e all’irrogazione delle sanzioni provvede il Ministero delle finanze, avvalendosi della Guardia di finanza, secondo le disposizioni  contenute nella  legge 24 novembre 1981, n. 689, e s.m.i.
L’autorizzazione su cui si sta discutendo  deve essere richiesta all’amministrazione di appartenenza del dipendente dai soggetti pubblici o privati, che intendono conferire l’incarico; può, altresì, essere richiesta dal dipendente interessato.  L’amministrazione di appartenenza deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta stessa.  Decorso il termine per provvedere, l’autorizzazione, se richiesta per incarichi da conferirsi da amministrazioni pubbliche, si intende accordata; in ogni altro caso, si intende definitivamente negata.
Qualora trattasi di incarichi retribuiti, entro quindici giorni dall’erogazione del compenso, i soggetti pubblici o privati devono comunicare all’amministrazione di appartenenza del dipendente titolare dell’incarico l’ammontare dei compensi erogati ai dipendenti pubblici.
Le amministrazioni che trascurano gli adempimenti  previsti dall’art. 53 del D.lgs n. 165/2001  non possono conferire nuovi incarichi fino a quando non adempiono. I soggetti di cui al comma 9 del citato articolo 53 – “gli enti pubblici economici e i soggetti privati” –  che omettono di comunicare entro quindici giorni dall’erogazione  all’amministrazione di appartenenza l’ammontare dei compensi erogati ai dipendenti pubblici,  incorrono nella sanzione di cui  comma 9; detto diversamente, soggiaciono alla medesima sanzione di coloro che non richiedono l’autorizzazione  a svolgere l’incarico.

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