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La giurisdizione ordinaria sulla stabilizzazione
Il Consiglio di Stato con sentenza n. 4273 afferma che spetta al giudice ordinario una controversia avente ad oggetto l’annullamento in autotutela della stabilizzazione del rapporto di lavoro di un dipendente dell’ente locale co.co.co.

Consiglio di Stato sez. V 17/10/2016 n. 4273

Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario una controversia avente ad oggetto l’impugnazione di un provvedimento con il quale un Comune ha annullato in autotutela un proprio precedente provvedimento di stabilizzazione del rapporto di lavoro con un soggetto che ha svolto presso l’Ente locale, per tre anni, attività lavorativa co.co.co. che sia motivato con riferimento all’assenza delle condizioni inderogabili imposte dalle leggi finanziarie, rispettivamente, del 2007 e 2008 per “stabilizzare” il medesimo rapporto.
In tal caso, infatti, oggetto del contendere è la presenza o meno delle condizioni per la stabilizzazione del rapporto di lavoro con il Comune, con la conseguente insussistenza di qualsivoglia procedura di natura concorsuale.

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