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Orientamenti applicativi ARAN – Dirigenti a tempo determinato e fruizione ferie
Ad un funzionario di un ente è stato conferito un incarico dirigenziale, ai sensi dell’art.110, comma 2, del D.Lgs.n.267/2000, di durata triennale, con la costituzione di un primo rapporto di lavoro dirigenziale. Può il lavoratore di cui si tratta fruire nel corso del secondo rapporto di lavoro delle ferie maturate e non godute nel corso del primo?

Orientamenti applicativi Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle P. A. 11/10/2016 n. RAL_1876

Ad un funzionario di un ente è stato conferito un incarico dirigenziale, ai sensi dell’art.110, comma 2, del D.Lgs.n.267/2000, di durata triennale, con la costituzione di un primo rapporto di lavoro dirigenziale. Alla scadenza, al medesimo funzionario è conferito un nuovo incarico dirigenziale, con la costituzione di un secondo rapporto di lavoro. Può il lavoratore di cui si tratta fruire nel corso del secondo rapporto di lavoro delle ferie maturate e non godute nel corso del primo? Può, eventualmente, in alternativa, procedersi alla monetizzazione delle stesse?

In materia, si ritiene utile precisare che, come già evidenziato in precedenti orientamenti applicativi (anche con riferimento al personale non dirigente), all’atto della scadenza di un contratto di lavoro a tempo determinato, con l’estinzione del rapporto di lavoro, come noto, vengono meno tutte quelle situazioni soggettive che in quel rapporto trovavano il proprio fondamento (ferie, malattia, aspettative, ecc.).
Pertanto, ad avviso della scrivente Agenzia, nel caso in cui con il medesimo dipendente, già precedentemente titolare di un rapporto di lavoro dirigenziale a tempo determinato, ai sensi dell’art.110, comma 2, del D.Lgs.n.267/2000, venga successivamente stipulato un nuovo e diverso contratto di lavoro dirigenziale ,sempre a tempo determinato, lo stesso non possa fruire nell’ambito di questo delle ferie maturate nel precedente rapporto a termine.
Tale esclusione trova applicazione anche nel caso in cui il nuovo contratto a termine segua senza soluzione di continuità quello precedente venuto a scadenza.
Conseguentemente, il dipendente dovrebbe godere di eventuali ferie residue maturate solo entro la scadenza del precedente rapporto di lavoro dirigenziale a tempo determinato.
Si coglie l’occasione per ricordare che a monetizzazione delle ferie, attualmente, è possibile, alla cessazione del rapporto di lavoro, solo nei ristretti e precisi limiti consentiti dalle previsioni dell’art.5, comma 8, della legge n.135/2012 e dalle indicazioni applicative fornite dal Dipartimento della Funzione pubblica con i pareri del Dipartimento della Funzione Pubblica n.32937 del 6.8.2012 e n.40033 dell’8.10.2012.
Pertanto, eventuali ulteriori indicazioni in materia potranno essere richieste al Dipartimento della Funzione Pubblica, istituzionalmente competente per l’interpretazione delle norme di legge concernenti il rapporto di lavoro pubblico e che, a suo tempo, ha predisposto i richiamati pareri n.32937 del 6.8.2012 e n.40033 dell’8.10.2012.


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