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Indennità di risultato del segretario comunale. Orientamento Aran
L'Aran, con orientamento applicativo SEG_046, risponde al quesito di un Comune sull'indennità di risultato che gli enti locali possono erogare al segretario e la percentuale del monte salari relativo all’anno di riferimento per la valutazione delle prestazioni e dei risultati che giustifica l’erogazione di tale compenso

Orientamenti applicativi Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle P. A. 11/10/2016 n. SEG_046

In relazione a quanto stabilito dall’art.42 del CCNL dei segretari comunali e provinciali del 16.5.2001, concernente il quadriennio normativo 1999-2001, si chiede se, nel determinare il monte salari del segretario, su cui applicare l’importo percentuale della retribuzione di risultato da corrispondere allo stesso, debba essere ricompreso o meno l’ammontare dell’analogo compenso erogato nell’anno precedente.

In materia, si specifica che:

in base all’art.42 del CCNL dei segretari comunali e provinciali del 16.5.2001, al suddetto personale spetta una retribuzione di risultato non superiore al 10% del monte salari relativo al segretario nell’anno di riferimento per la valutazione delle prestazioni e dei risultati che giustifica l’erogazione di tale compenso;

la nozione di “monte salari”, ampiamente diffusa nell’esperienza applicativa di tutti i comparti di contrattazione collettiva, come base di calcolo per la definizione delle risorse finanziarie disponibili per i rinnovi contrattuali, ricomprende tutte le somme corrisposte nell’anno di riferimento, determinate sulla base dei dati inviati da ciascun ente, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgsn.165/2001, in sede di rilevazione dei dati per il conto annuale, e con riferimento ai compensi corrisposti al personale destinatario del CCNL in servizio in tale anno;

tali somme ricomprendono quelle corrisposte a titolo di trattamento economico sia principale che accessorio, ivi comprese le incentivazioni, al netto degli oneri accessori a carico dell’ente e con esclusione degli emolumenti non correlati ad effettive prestazioni lavorative (assegni per il nucleo familiare, indennità di trasferimento, indennità di mensa, somme corrisposte a titolo di equo indennizzo, ecc.). Come evidenziato espressamente nella Dichiarazione congiunta n.1 allegata al CCNL del personale del Comparto Regioni-Autonomie Locali dell’11.4.2008, sono esclusi, altresì, gli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti, ove corrisposti nell’anno di riferimento. Tale indicazione, anche se espressa con riferimento al CCNL del personale non dirigente del Comparto Regioni-Autonomie Locali, non può non trovare applicazione anche con riferimento al CCNL dei segretari, data, come detto, l’unicità della nozione di monte salari nell’ambito del lavoro pubblico;

tale nozione, quindi, non può non trovare applicazione anche nel caso del CCNL dei segretari comunali e provinciali, con riferimento a tutti quegli istituti del trattamento economico per la cui quantificazione si fa riferimento appunto al “monte salari”;

poiché, ai fini della determinazione della retribuzione di risultato dei segretari comunali e provinciali, l’art .42, comma 2, del CCNL del 16.5.2001, come detto, stabilisce che detto emolumento debba essere quantificato, nell’ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della propria capacità di spesa, in “un importo non superiore  un importo non superiore al 10 % del monte salari riferito a ciascun segretario nell’anno di riferimento “, si avrà che, se, ad esempio, l’anno di riferimento della retribuzione di risultato è il 2016, nel momento in cui si procederà al calcolo dell’ammontare della stessa, la percentuale prevista del 10% (che è un limite massimo e, quindi, non tassativo e prescrittivo) sarà applicata al monte salari del segretario relativo al 2016, nel cui ambito è ricompresa, se pagata nel corso del suddetto anno, anche la retribuzione di risultato del segretario relativa all’anno 2015; si tratta di una conseguenza inevitabile della nozione di monte salari di cui sopra si è detto.


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