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Lo schema di decreto sulla dirigenza e le criticità delle commissioni
Il Commento di S. Simonetti
E così fra pochi mesi avremo il “Dirigente della Repubblica”: una figura che potrà indistintamente lavorare in un Ministero o in un ente previdenziale, in un Comune o in una Regione e, naturalmente, in una azienda sanitaria.

di S. Simonetti

E così fra pochi mesi avremo il “Dirigente della Repubblica”: una figura che potrà indistintamente lavorare in un Ministero o in un ente previdenziale, in un Comune o in una Regione e, naturalmente, in una azienda sanitaria. Questa mobilità indotta dalla vincita di un avviso avverrà tramite cessione del contratto “ferma restando l’iscrizione nel Ruolo” per il dirigente. Molte sono le perplessità che scaturiscono dalla lettura dello schema di decreto legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri il 25 agosto scorso. Il sistema di reclutamento appare irrealizzabile nei termini proposti, non si dice nulla sulla valutazione, la norma sulla esclusiva responsabilità in capo al dirigente è pericolosissima ma, soprattutto, non è dato capire le condizioni e le circostanze esatte per le quali un dirigente sempre valutato positivamente si potrà trovare senza incarico. Anche il trattamento economico presenta delle evidenti problematiche, soprattutto in ordine al vincolo del 50% della retribuzione complessiva per l’accessorio e dell’ulteriore vincolo del 30% per la retribuzione di risultato. Poiché attualmente le percentuali sono molto più basse di quelle indicate nella delega, significa che per molte tornate contrattuali i dirigenti avranno il rinnovo contrattuale già definito dovendo incrementare obbligatoriamente solo il salario accessorio. Ma in questa sede vorrei porre l’attenzione su di un aspetto che non desta soltanto dubbi applicativi ma sembra concretizzare evidenti profili di illegittimità costituzionale in riferimento all’art. 76 (eccesso e sviamento della delega) e all’art. 117 (competenze regionali). Mi riferisco alle Commissioni per la dirigenza pubblica di cui all’art. 19 novellato.

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