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Le Corti dei Conti: assunzioni, programmazione e incarichi esterni
I comuni non possono utilizzare le capacità assunzionali residue degli anni precedenti per assunzioni di vigili con procedure ordinarie. Le amministrazioni che non avevano spesa per le assunzioni flessibili possono darsi uno specifico tetto.

I comuni non possono utilizzare le capacità assunzionali residue degli anni precedenti per assunzioni di vigili con procedure ordinarie. Le amministrazioni che non avevano spesa per le assunzioni flessibili possono darsi uno specifico tetto. Le assunzioni vanno previste nella programmazione del fabbisogno del personale, che è parte del DUP e che può essere modificata dalle singole amministrazioni. Gli enti non possono adottare regolamenti sul conferimento di incarichi esterni che costituiscano una forma di aggiramento dei vincoli di pubblicità e di selezione comparativa. Sono queste alcune delle indicazioni dettate dalle sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti in materia di personale.

I RESTI DELLE CAPACITA’ ASSUNZIONALI

Nel corso del 2016 in termini generali i comuni possono utilizzare per assunzioni con procedure ordinarie i resti non utilizzati delle capacità assunzioni del 2013 e del 2014, ma questa possibilità non si applica alle assunzioni a tempo indeterminato di vigili sulla base del dettato del DL n. 78/2015 che prevede per queste figure una specifica forma di tutela. Sono queste le più importanti indicazioni dettate dalla deliberazione sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Liguria n. 84 dello scorso 27 settembre. Viene ricordato dal parere che il legislatore irroga la sanzione della nullità delle assunzioni effettuate in violazione di questa disposizione.

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