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Concorso pubblico: mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione. Conseguenze
Il Commento di L. Boiero
Due recenti sentenze dei giudici amministrativi – una del Consiglio di Stato  e l’altra di un TAR  -  ripropongono il tema della mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione ad una selezione pubblica.

di L. Boiero

Due recenti sentenze dei giudici amministrativi – una del Consiglio di Stato  e l’altra di un TAR  –  ripropongono il tema della mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione ad un concorso pubblico.
Nel primo caso, era stata impugnata una decisione del  Tribunale amministrativo regionale della Calabria con la quale era stato respinto il ricorso proposto dalla appellante, teso ad ottenere l’annullamento del provvedimento  di esclusione della stessa dalla partecipazione ad un  concorso a 51 posti di assistente giudiziario. La ricorrente – esclusa dal concorso per non aver sottoscritto la domanda di partecipazione – era insorta, prospettando articolate censure di violazione di legge ed eccesso di potere sostenendo, per la parte che qui interessa,  che la mancata sottoscrizione non era prevista nel bando come causa di esclusione della concorrente e che al massimo poteva essere consentita la non ammissione alle prove, ma non l’esclusione.
I giudici di Palazzo Spada, contrariamente ai giudici di primo grado, hanno  deciso di accogliere il proposto appello con conseguente annullamento degli atti impugnati.( cfr. sentenza n. 3685/2016)
Non si può però considerare  la decisione come un principio giurisprudenziale,  in virtù del  quale si dovrebbe ritenere valida una domanda di partecipazione non firmata, in quanto occorre leggere,  con dovuta attenzione,  la motivazione della sentenza in esame.

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