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Corte UE: abuso di contratti a tempo determinato
Il ricorso ad una successione di contratti a tempo determinato al fine di soddisfare esigenze permanenti nell’ambito dei servizi sanitari è contrario al diritto dell’Unione. L’utilizzo di tali contratti può essere giustificato solo dalla necessità di far fronte ad esigenze provvisorie

Il ricorso ad una successione di contratti a tempo determinato al fine di soddisfare esigenze permanenti nell’ambito dei servizi sanitari è contrario al diritto dell’Unione. L’utilizzo di tali contratti può essere giustificato solo dalla necessità di far fronte ad esigenze provvisorie.

Lo afferma la Corte di Giustizia Europea nella sentenza del 14 settembre 2016.

Il Caso

La sig.ra P. L. è stata assunta in qualità di infermiera all’ospedale universitario di Madrid per il periodo tra il 5 febbraio e il 31 luglio 2009. La sua nomina era giustificata dalla «realizzazione di specifici servizi di natura temporanea, congiunturale o straordinaria». La nomina della sig.ra P. L. è stata rinnovata sette volte, mediante contratti a tempo determinato redatti in modo identico. Poco prima della scadenza del suo ultimo contratto nel marzo 2013, l’amministrazione le ha comunicato che sarebbe stata nuovamente nominata, cosicché la stessa ha lavorato in modo ininterrotto per l’ospedale tra il febbraio 2009 ed il giugno 2013. Parallelamente, la sig.ra P. L. è stata informata che il suo rapporto di lavoro sarebbe in seguito terminato.
La sig.ra P. L. ha proposto ricorso avverso la decisione volta a mettere fine al suo rapporto di lavoro. A suo parere, le sue successive nomine non avevano quale scopo quello di rispondere ad un bisogno congiunturale o straordinario dei servizi sanitari, ma corrispondevano, in realtà, ad un’attività permanente.
Investito di tale ricorso, lo Juzgado de lo Contencioso Administrativo n. 4 di Madrid (Tribunale amministrativo n. 4 di Madrid, Spagna) chiede alla Corte di giustizia se la normativa spagnola che permette il rinnovo di contratti a tempo determinato nell’ambito dei servizi sanitari sia contraria all’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (accordo in forza del quale gli Stati membri devono introdurre misure per prevenire gli abusi che risultano dall’utilizzo di una successione di contratti a tempo determinato e per evitare così la precarizzazione della situazione dei lavoratori dipendenti).
Più precisamente, tale giudice nutre dubbi circa le ragioni obiettive che possono giustificare il rinnovo di tali contratti.

La decisione della Corte UE

Con la sua odierna sentenza , la Corte stabilisce che il diritto dell’Unione osta ad una normativa nazionale che permette il rinnovo di contratti a tempo determinato per far fronte ad esigenze provvisorie in quanto a personale mentre, in realtà, tali esigenze sono permanenti.

La Corte ricorda, anzitutto, che l’accordo quadro impone agli Stati membri di prevedere nella loro normativa, al fine di prevenire l’utilizzo abusivo di contratti a tempo determinato, mediante ogni mezzo di loro scelta, almeno uno dei tre seguenti punti:
1) le ragioni obiettive mediante le quali il rinnovo dei contratti a tempo determinato può essere giustificato,
2) la durata massima complessiva per la quale tali contratti possono essere successivamente conclusi,
3) il numero di rinnovi possibili di tali contratti.

La Corte riconosce che la sostituzione temporanea di lavoratori per soddisfare esigenze provvisorie può costituire una ragione oggettiva. Al contrario, giudica che i contratti non possono essere rinnovati per compiti permanenti e duraturi che appartengono alla normale attività del servizio ospedaliero ordinario. La ragione obiettiva deve poter giustificare concretamente la necessità di far fronte ad esigenze provvisorie e non ad esigenze permanenti.

LEGGI la SENTENZA della Corte di Giustizia Europea del 14.9.2016


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