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Controlli del datore di lavoro sui dipendenti: differenza tra controlli difensivi e Privacy
Il Garante dei dati personali aveva vietato ad un Ente, di rilevanza pubblica, l'ulteriore trattamento, nelle forme della conservazione e della categorizzazione, dei dati personali dei dipendenti, relativi: alla navigazione Internet, all'utilizzo della posta elettronica ed alle utenze telefoniche chiamate dai lavoratori, con contestuale imposizione dell'obbligo di informare gli utenti del trattamento dei dati personali.

Il Garante dei dati personali aveva vietato ad un Ente, di rilevanza pubblica, l’ulteriore trattamento, nelle forme della conservazione e della categorizzazione, dei dati personali dei dipendenti, relativi: alla navigazione Internet, all’utilizzo della posta elettronica ed alle utenze telefoniche chiamate dai lavoratori, con contestuale imposizione dell’obbligo di informare gli utenti del trattamento dei dati personali. Il garante procedeva a sanzionare il comportamento del datore di lavoro per i seguenti motivi:

Tale modo di procedere integrava la violazione degli articoli 4 ed 8 della legge n. 300 del 1970 (Statuto dei Lavoratori), per la possibilità di rilevare dati sensibili dei lavoratori senza aver acquisito il previsto consenso degli interessati, conseguendo da tale condotta anche la violazione degli artt. 11, 113 e 114 del Codice sulla protezione dei dati personali.

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