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Fondo, indennità di risultato e buoni pasto: indicazioni ARAN
L’aumento del fondo per la contrattazione decentrata sulla base delle previsioni dell’articolo 15 comma 2 del CCNL 1.4.1999 non richiede che siano contemporaneamente presenti ambedue i requisiti della provenienza delle risorse da razionalizzazioni organizzative e della destinazione a obiettivi di produttività e qualità dei servizi, essendo sufficiente la presenza solamente di uno di essi.

L’aumento del fondo per la contrattazione decentrata sulla base delle previsioni dell’articolo 15 comma 2 del CCNL 1.4.1999 non richiede che siano contemporaneamente presenti ambedue i requisiti della provenienza delle risorse da razionalizzazioni organizzative e della destinazione a obiettivi di produttività e qualità dei servizi, essendo sufficiente la presenza solamente di uno di essi. In assenza della preventiva assegnazione di obiettivi ai titolari di posizione organizzativa non può essere erogata la indennità di risultato. Spetta alle singole amministrazioni prevedere se per la partecipazione a corsi di formazione nel pomeriggio, dopo avere svolto di mattina la normale prestazione lavorativa, possa essere erogato, sussistendone i requisiti, il buono pasto; non vi sono impedimenti nella contrattazione collettiva nazionale. Sono queste alcune delle più recenti risposte fornite dall’Aran in risposta ai quesiti posti da amministrazioni del comparto regioni ed enti locali. Si conferma che questa attività risulta quanto mai utile alle amministrazioni in quanto fornisce indicazioni chiare e che supportano in termini operativi le singole amministrazioni nello svolgimento delle proprie attività.

L’INCREMENTO DEL FONDO EX ARTICOLO 15 COMMA 2 CCNL 1.4.1999

L’incremento del fondo per le risorse decentrate ex articolo 15, comma 2, CCNL 1.4.1999 richiede la presenza di uno dei due seguenti requisiti: il provenire le risorse da risparmi conseguenti a misure di razionalizzazione organizzativa ovvero il conseguimento di specifici obiettivi di produttività e qualità dei servizi. Non occorre che essi siano presenti contemporaneamente. E’ questa la indicazione contenuta nel recente parere Aran Ral 1867.

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