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Retribuzione di risultato in assenza di obiettivi. Orientamento Aran
Orientamento applicativo Aran sulla retribuzione di risultato ai titolari di posizione organizzativa nel caso in cui l'ente non ha assegnato agli stessi, con provvedimenti formali, specifici obiettivi

Orientamenti applicativi Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle P. A. 16/9/2016 n. RAL_1868

E’ possibile riconoscere la retribuzione di risultato ai titolari di posizione organizzativa per gli anni 2014 e 2015, tenuto conto della circostanza che l’ente non ha assegnato agli stessi, con provvedimenti formali, specifici obiettivi?
E’ possibile valutare oggi le posizioni organizzative, ai fini della erogazione della retribuzione di risultato per gli anni 2014 e 2015, sulla base dei contenuti della relazione previsionale e programmatica per i medesimi anni 2014 e 2015?

Relativamente alla particolare problematica esposta, si ritiene necessario precisare che, come espressamente stabilito dall’art.10, comma 3, del CCNL del 31.3.1999, la retribuzione di risultato dei titolari di posizione organizzativa può essere corrisposta solo a seguito di valutazione annuale positiva, espressa e certificata dal soggetto cui, in via esclusiva, tale competenza è attribuita (organismo di valutazione, servizio di controllo interno) dell’attività svolta ed dei risultati conseguiti dal titolare di posizione organizzativa, in relazione agli obiettivi annualmente assegnati allo stesso, nell’ambito dell’incarico affidatogli, come predefiniti nel PEG o degli altri strumenti programmazione adottati dall’ente.
Pertanto, è indubbio che, alla luce della sopra richiamata disciplina contrattuale, nella situazione prospettata sembra mancare il presupposto per l’erogazione della retribuzione di risultato rappresentato dalla preventiva assegnazione degli obiettivi ai titolari di posizione organizzativa.
Infatti, la mancanza degli obbiettivi determinerebbe l’impossibilità di valutare i risultati conseguiti, dato che essi rappresentano i criteri oggettivi sulla base dei quali effettuare la valutazione stessa.
La disciplina contrattuale non prevede alcuna ipotesi derogatoria in materia.
Alla luce di tali indicazioni, quindi, deve essere valutata la particolare fattispecie prospettata.


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