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Attenzione alle progressioni orizzontali - Il Commento di C. Dell'Erba
In molte amministrazioni locali e regionali la contrattazione collettiva decentrata integrativa torna a prevedere in modo significativo il ricorso alle progressioni orizzontali. La spinta alla utilizzazione di questo istituto si era attenuata negli anni scorsi in considerazione della quota limitata di risorse disponibili nella parte stabile del fondo per la contrattazione decentrata

di C. Dell’Erba

In molte amministrazioni locali e regionali la contrattazione collettiva decentrata integrativa torna a prevedere in modo significativo il ricorso alle progressioni orizzontali. La spinta alla utilizzazione di questo istituto si era attenuata negli anni scorsi in considerazione della quota limitata di risorse disponibili nella parte stabile del fondo per la contrattazione decentrata, nonché dei vincoli dettati dall’articolo 9, comma 21, del DL n. 78/2010, per come interpretato dalla Ragioneria Generale dello Stato, per cui le progressioni effettuate nel periodo 2011/2014 avrebbero cominciato a produrre i propri effetti economici solamente a decorrere dallo 1 gennaio 2015.
Ovviamente la scelta della quantità di risorse da destinare al finanziamento delle progressioni orizzontali appartiene all’autonomia dei singoli contratti decentrati, per cui la utilizzazione di questo istituto può essere sicuramente disposta. Anche se occorre avere consapevolezza del fatto che in questo modo diminuiscono le risorse di parte stabile utilizzabili per la incentivazione del personale. Appare indispensabile richiamare l’attenzione degli amministratori, dei segretari, dei dirigenti, dei responsabili e delle organizzazioni sindacali sulla necessità di evitare gli errori che sono stati commessi nel passato e che hanno determinato in molti casi l’avvio di procedure di contestazione della maturazione di responsabilità amministrativa e, financo, l’annullamento delle stesse.

IL FINANZIAMENTO
Gli oneri per il finanziamento delle progressioni orizzontali devono essere tratti in modo permanente dalla parte stabile del fondo per la contrattazione decentrata. E’ questa una scelta che si deve ritenere consolidata nella contrattazione collettiva nazionale di lavoro, ma che molto spesso non è stata applicata da parte delle amministrazioni locali e regionali. In questi casi, occorre ricordarlo, sembrano maturare i presupposti della responsabilità amministrativa e le stesse progressioni orizzontali così finanziate devono essere messe in discussione.
Occorre ricordare che, sulla base delle dichiarazioni congiunte n. 14 allegata al CCNL 22.1.2004, n. 4 allegata al CCNL 9.5.2006 e n. 1 allegata al CCNL 31.7.2009 il cd differenziale delle progressioni economiche deve essere posto a carico del bilancio dell’ente e queste risorse devono alimentare in aumento il fondo per la contrattazione decentrata.

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