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Armonizzazione dei sistemi contabili e l'illegittimità di un incarico di studio all'esterno - Il Commento di V. Giannotti
I giudici contabili affrontano il problema della legittimità di una spesa commissionata da un ente pubblico per un incarico di studio concernente l’implementazione del nuovo sistema contabile e di rappresentazione di bilancio ai fini dell’armonizzazione e del consolidamento dei conti pubblici nazionali.

di V. Giannotti

I giudici contabili affrontano il problema della legittimità di una spesa commissionata da un ente pubblico per un incarico di studio concernente l’implementazione del nuovo sistema contabile e di rappresentazione di bilancio ai fini dell’armonizzazione e del consolidamento dei conti pubblici nazionali. Nelle premesse dell’affidamento del citato incarico l’ente pubblico certificava :

A fronte di tali premesse, l’ente richiede il visto di legittimità, della citata procedura di affidamento di incarico esterno, ai giudici contabili.
Con la deliberazione 25/08/2016 n.11, la Corte dei conti, ne ha negato il visto di legittimità per le motivazioni qui di seguito indicate.

I PRESUPPOSTI NORMATIVI
Il Collegio contabile è stato chiamato a decidere sulla legittimità della scelta operata dall’Ente pubblico in relazione alle disposizioni normative di cui all’art.7, comma 6, del D.Lgs.165/2001 le quali dispongono alla lettera b) che “l’amministrazione deve avere preliminarmente accertato l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno” e alla lettera c) che “la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata”.

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