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Licenziamento per condotta incompatibile con lo stato di malattia - Il Commento di G. Crepaldi
Alcuni anni or sono la Corte di Cassazione si pronunciò sul caso di un medico che, assente per malattia a causa di una coxo-artrosi all'anca, aveva trascorso parte dell’aspettativa al mare, dove si era recato a mezzo di una poderosa motocicletta. Nella località balneare, oltre a recarsi in spiaggia ed a dedicarsi a salutari bagni, il lavoratore aveva prestato la propria attività lavorativa presso una clinica sanitaria.

di G. Crepaldi

Alcuni anni or sono la Corte di Cassazione si pronunciò sul caso di un medico che, assente per malattia a causa di una coxo-artrosi all’anca, aveva trascorso parte dell’aspettativa al mare, dove si era recato a mezzo di una poderosa motocicletta. Nella località balneare, oltre a recarsi in spiaggia ed a dedicarsi a salutari bagni, il lavoratore aveva prestato la propria attività lavorativa presso una clinica sanitaria (Cassazione, sez. lavoro, con la sentenza 21 aprile 2009 n. 9474).
La contestazione disciplinare, culminata con il licenziamento, si basava sulla considerazione che la guida di una motocicletta di grossa cilindrata doveva ritenersi incompatibile con la patologia dichiarata dal lavoratore e, in ogni caso, anche se compatibile ne avrebbe ritardato la guarigione. La difesa del lavoratore si basava invece sull’impossibilità di provare che la guida di una motocicletta potesse incidere sul processo di guarigione; al contrario, la terapia in acqua era consigliata nell’ambito della riabilitazione.
L’elemento che veniva tuttavia ritenuto determinante per giustificare il licenziamento era il fatto che il dipendente aveva prestato la propria attività lavorativa presso altra struttura sanitaria: evidentemente la patologia non era impeditiva del lavoro.
La Corte di Cassazione, ribaltando la decisione d’appello che aveva ritenuto i vari comportamenti del dipendente non in contrasto con i doveri del dipendente durante il periodo di malattia, ha ravvisato la violazione dei doveri del lavoratore, richiamando la pronuncia della Corte di Cassazione, 7 giugno 1995 n. 6399, secondo cui “lo svolgimento di altra attività lavorativa da parte del dipendente assente per malattia può giustificare il recesso del datore di lavoro, in relazione alla violazione dei doveri generali di correttezza e buona fede e degli specifici obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà ove tale attività esterna, prestata o meno a titolo oneroso, sia per sé sufficiente a far presumere l’inesistenza della malattia, dimostrando, quindi, una sua fraudolenta simulazione ovvero quando, valutata in relazione alla natura della patologia e delle mansioni svolte, l’attività stessa possa pregiudicare o ritardare la guarigione e il rientro in servizio del lavoratore“.

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