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Il responsabile dei servizi finanziari, assicurando le funzioni ordinarie dell'ente, non può essere scelto all'esterno - Il Commento di V. Giannotti
La copertura dei posti in dotazione organica ai sensi dell’art.110 comma 1 TUEL può avvenire esclusivamente per procedura selettiva, e mai per scelta fiduciaria “intuitu personae”. In caso di scelta senza la necessaria procedura selettiva, i compensi corrisposti sono fonte di danno erariale e vanno risarciti all’amministrazione senza nessuna utilitas per l’ente che abbia violato le citate disposizioni.

di V. Giannotti

La copertura dei posti in dotazione organica ai sensi dell’art.110 comma 1 TUEL può avvenire esclusivamente per procedura selettiva, e mai per scelta fiduciaria “intuitu personae”. In caso di scelta senza la necessaria procedura selettiva, i compensi corrisposti sono fonte di danno erariale e vanno risarciti all’amministrazione senza nessuna utilitas per l’ente che abbia violato le citate disposizioni. La Corte dei conti, chiamata a giudicare il danno erariale dell’assunzione di un responsabile finanziario effettuata con personale scelto all’esterno, ai sensi dell’art.110 comma 1 TUEL, si è spinta oltre precisando come la finzione del responsabile dei servizi finanziari rappresenti una funzione tecnica, tale che l’ente locale conferente non può far ricorso all’affidamento di incarichi a soggetti estranei per lo svolgimento di funzioni ordinarie, attribuibili a personale che dovrebbe essere previsto in organico, altrimenti questa esternalizzazione si tradurrebbe in una forma atipica di assunzione, con conseguente elusione delle disposizioni in materia di accesso all’impiego nelle Pubbliche amministrazioni, nonché di contenimento della spesa di personale. Da tale fatto ne discende la violazione dell’art. 34-bis TUPI (Disposizioni  in materia di mobilità di personale) il quale prevede che “Le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 comma 2 (…), prima di avviare le procedure  di assunzione di personale, sono tenute a comunicare ai soggetti di cui all’art. 34 commi 2 e 3, l’area, il livello e la sede di destinazione per i quali si intende bandire il concorso nonché, se necessario, le funzioni e le eventuali specifiche idoneità richieste” al fine di  agevolare l’assunzione di personale (già) collocato in disponibilità, prescrivendo al successivo comma 5 che “Le assunzioni effettuate in violazione del presente articolo sono nulle di diritto”. In altri termini, viene stabilito che anche le assunzioni del personale riguardanti il responsabile dei servizi finanziari, ai sensi dell’art.110 comma 1 TUEL, soggiacciono alla previa procedura di mobilità obbligatoria, in quanto la stessa investe qualsiasi assunzione sia a tempo indeterminato che determinato, ad eccezione di assunzioni inferiori all’anno, nel qual caso si giustifica la mancata attivazione della procedura in considerazione della temporaneità dell’incarico da conferire, ma ciò non può riguardare la figura del responsabile dei servizi finanziari. Tali sono le conclusioni della Corte dei conti nella sentenza n.193/2016.

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