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Licenziamento e attività fuori lavoro
Un dipendente di una Provincia veniva licenziato perchè svolgeva, come secondo lavoro, attività di prostituzione su alcuni siti; attività ritenuta lesiva dell’mmagine dell'Ente

Come affermato dalla sentenza n. 12898/2016 della Corte di Cassazione, nel caso di specie, il provvedimento di licenziamento del dipendente è stato assunto esclusivamente in relazione all’attività di prostituzione pubblicamente esercitata su alcuni siti, in cui egli offriva le proprie prestazioni sessuali a pagamento (con un annuncio corredato da tariffario, rimborso spese, supplemento per le riprese con telecamere e da fotografie che ne ritraevano il volto), attività ritenuta lesiva dell’mmagine dell’Ente, in quanto gettava discredito sulla Provincia e su tutta la PA.

Il licenziamento di un pubblico impiegato per avere svolto attività prostitutiva su siti internet frequentati dalla comunità gay non ha natura discriminatoria né diretta né indiretta; tanto meno con riferimento all’orientamento sessuale. Al contrario sussiste la giusta causa di licenziamento per comportamenti tenuti dal dipendente al di fuori dell’attività di lavoro ma ritenuti tali da influire sugli obblighi discendenti dal rapporto.

 

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