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Reggenza e spettanza delle maggiorazioni economiche - Il Commento di G. Crepaldi
La reggenza costituisce una specificazione dei compiti di sostituzione del titolare assente o impedito, contrassegnata dalla straordinarietà e temporaneità, con la conseguenza che a tale posizione può farsi luogo solo allorquando sia stato aperto il procedimento di copertura del posto vacante e nei limiti di tempo ordinariamente previsti per tale copertura.

di G. Crepaldi

La reggenza costituisce una specificazione dei compiti di sostituzione del titolare assente o impedito, contrassegnata dalla straordinarietà e temporaneità, con la conseguenza che a tale posizione può farsi luogo solo allorquando sia stato aperto il procedimento di copertura del posto vacante e nei limiti di tempo ordinariamente previsti per tale copertura. Al di fuori di tale ipotesi, la reggenza dell’ufficio concreta svolgimento di mansioni superiori (v. Corte di Cassazione, sez. lav., 17 aprile 2007 n. 9130; Corte di Cassazione, sez. lav., 8 gennaio 2004 n. 91; Corte di Cassazione, sez. lav., 4 agosto 2004 n. 14944)
Ciò vale anche in presenza di disposizioni particolari relative a specifici settori amministrativi: così, le disposizioni relative al comparto Ministeri che consentono la reggenza del pubblico ufficio sprovvisto temporaneamente del dirigente titolare devono essere interpretate nello stesso senso affinché possano considerarsi rispettati il canone di ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost. e i principi generali di tutela del lavoro (Corte di Cassazione, sez. un., 16 febbraio 2011 n. 3814).
Il problema assume una notevole portata in presenza del blocco della dirigenza. Non potendo conferire nuovi incarichi dirigenziali, al pensionamento del dirigente uscente corrisponde l’attribuzione delle relative funzioni ad altro funzionario o addetto dell’ufficio che viene, di fatto, a svolgere funzioni dirigenziali senza percezione del relativo compenso economico. Ciò consente certamente di conseguire ampi risparmi di spesa, ma si pone in contrasto con vari principi di rilievo costituzionale.
Così la giurisprudenza viene ad affermare che l’attribuzione delle mansioni dirigenziali, con la pienezza delle relative funzioni e con l’assunzione delle responsabilità inerenti al perseguimento degli obiettivi propri delle funzioni di fatto assegnate, non può che comportare, anche in relazione al principio di adeguatezza sancito dall’art. 36 Cost., la corresponsione dell’intero trattamento economico; nelle differenze retributive, pertanto, vanno compresi gli emolumenti accessori e, in particolare, la retribuzione di posizione e quella di risultato (Corte di Cassazione, sez. lav., 18 dicembre 2008 n. 29671). Su questo punto è di recente intervenuta la pronuncia della sezione lavoro della Corte di Cassazione, 4 luglio 2016 n. 13579.

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