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Pensioni e solidarietà nella giurisprudenza della Corte costituzionale - Il Commento di G. Crepaldi
La più recente sentenza del 13 luglio 2016 della Corte Costituzionale afferma che non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 486, della legge di stabilità 2014, il quale prevede un «contributo di solidarietà» per il triennio 2014-2016, su tutti i trattamenti pensionistici obbligatori eccedenti determinati limiti stabiliti in relazione al trattamento minimo INPS

di G. Crepaldi

Sempre più di frequente la Corte costituzionale valuta la conformità delle leggi e delle altre fonti primarie alla luce del parametro costituzionale costituito dal principio di solidarietà di cui all’art. 2 della Costituzione.
La norma, può essere utile richiamarla, afferma che “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”.
In un contesto di crisi economica, di disoccupazione, di contrazione dei redditi, il richiamo alla solidarietà è divenuto necessario sotto vari aspetti attinenti il tema del lavoro, delle retribuzioni e delle pensioni, dell’imposizione fiscale richiedendo a taluno una limitazione del proprio benessere a favore di uno scopo comune.
La più recente sentenza che fa applicazione del principio di solidarietà è del 13 luglio 2016 in materia di pensioni. Con essa si afferma che non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 486, della legge di stabilità 2014, il quale prevede un «contributo di solidarietà» per il triennio 2014-2016, su tutti i trattamenti pensionistici obbligatori eccedenti determinati limiti stabiliti in relazione al trattamento minimo INPS: ossia del 6 per cento sugli importi lordi annui superiori da 14 a 20 volte il trattamento minimo INPS annuo; del 12 per cento sulla parte eccedente l’importo lordo annuo di 20 volte il trattamento minimo INPS annuo; e del 18 per cento sugli importi superiori a 30 volte il suddetto trattamento minimo, con acquisizione delle somme trattenute dalle competenti gestioni previdenziali obbligatorie, anche al fine di concorrere al finanziamento concernente gli interventi di salvaguardia pensionistica in favore dei lavoratori cosiddetti “esodati”.
La Corte costituzionale ha tuttavia precisato che il contributo di solidarietà sulle pensioni può ritenersi misura consentita al legislatore ove la stessa non ecceda i limiti entro i quali è necessariamente costretta in forza del combinato operare dei principi di ragionevolezza, di affidamento e della tutela previdenziale (artt. 3 e 38 Cost.), il cui rispetto è oggetto di uno scrutinio di stretta costituzionalità, che impone un grado di ragionevolezza complessiva ben più elevato di quello che, di norma, è affidato alla mancanza di arbitrarietà.

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