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I permessi spettanti al personale a tempo determinato - Il Commento di S. Simonetti
Il rapporto di lavoro ordinario con le pubbliche amministrazioni è quello a tempo indeterminato. Così lapidariamente afferma l’art. 36, comma 1 del d.lgs.165/2001 ma la realtà è ben diversa tanto che il fenomeno del precariato costituisce periodicamente un campo di intervento da parte del legislatore.

di S. Simonetti 

Il rapporto di lavoro ordinario con le pubbliche amministrazioni è quello a tempo indeterminato.  Così  lapidariamente afferma l’art. 36, comma 1 del d.lgs.165/2001 ma la realtà è ben diversa tanto che il fenomeno del precariato costituisce periodicamente un campo di intervento da parte del legislatore. Va detto chiaramente però  che il fenomeno del precariato non esaurisce i suoi aspetti patologici nel lavoro flessibile ma è tutto incentrato sul cosiddetto lavoro atipico, cioè co.co.co e partite IVA, che in sanità  è la vera piaga, forse insanabile.  I numeri del personale a tempo determinato presente nel S.s.n. non rilevano tuttavia una situazione platealmente fuori norma se si tiene conto che il dato complessivo vede circa 35.000 dipendenti a tempo determinato,  cioè circa il 5% del totale. Se si considera che la percentuale massima ammessa per il solo lavoro in somministrazione è del 7 % del personale in servizio, si può ritenere che la situazione sia ben lontana dalla soglia del 20% fissata per l’imprenditore privato.  Un altro aspetto di nebulosa valutazione è quello della individuazione del personale che risponde realmente alle condizioni dettate dalla legge delle  “esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale”  – cioè sostanzialmente il rapporto di supplenza – da quello che viene utilizzato impropriamente e  non viene stabilizzato per vincoli legislativi, finanziari o per ottuse e perdenti strategie aziendali.

Nei confronti di questi operatori si deve riconoscere che il trattamento normativo ed economico – a parte ovviamente la questione della stabilità del posto – non differisce molto, soprattutto per l’aspetto retributivo. A parte il regime della malattia, la materia che probabilmente presenta le maggiori differenze è quella dei permessi, cioè delle sospensioni legittime del rapporto di lavoro motivate da causali legislative o contrattuali.

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