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Procedimento disciplinare: audizione del dipendente fuori dall'orario e dalla sede di lavoro - Il Commento di R. Squeglia
Il Commento di R. Squeglia affronta la tematica relativa al diritto di difesa dell'incolpato nell'ambito del procedimento disciplinare. In particolare tratta del caso dell'audizione del dipendente fuori dall'orario e dalla sede di lavoro

di R. Squeglia (www.ilpersonale.it 8/7/2016)

Ripetutamente, in questo spazio di approfondimento, è stata affrontata la tematica relativa al diritto di difesa dell’incolpato nell’ambito del procedimento disciplinare, sotto svariate angolazioni.

La disciplina rintracciabile sul tema, nel testo del D. Lgs. n. 165/2001 successivo alla riforma di cui al D. Lgs. n. 150/2009 (c.d. “Decreto Brunetta”), se per un verso è stata arricchita a fronte di quella, a dir poco scheletrica, recata dal CCNL del 6 luglio 1995 che si limitava a prevederne l’obbligatorietà, resta comunque ancora ampiamente lacunosa.

La centralità del momento di garanzia, rappresentato dall’audizione del dipendente sottoposto a procedimento disciplinare, meriterebbe senza dubbio alcuno una disciplina ben più minuziosa, tale da rafforzarne il ruolo di primo (fisiologico) momento di confronto tra accusa e difesa disciplinare, sì da evitare che diventi (come purtroppo deve sovente riscontrarsi nella pratica), mero adempimento da porre in essere al fine di esercitare correttamente il potere punitivo dell’ente.

In secondo luogo, andrebbe riconfigurata l’audizione come argine al proliferare di un contenzioso che, se per certi aspetti può ritenersi connaturato all’esercizio di prerogative datoriali che, per definizione afflittive e limitative della sfera giuridica del dipendente incolpato, potrebbe trovare una utile fase di mediazione, di reciproco “riconoscimento” delle opposte istanze e composizione proprio in tale sede.

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