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Trattamento stipendiale di un dipendente di un altro comune - Orientamento Aran
Orientamento Aran sulla possibilità di utilizzare a tempo parziale il dipendente di un altro comune in possesso di un profilo della categoria D, con trattamento stipendiale iniziale corrispondente alla posizione economica D3

Orientamento Applicativo Aran del 24/05/2016, n. 1838

DOMANDA
Un comune, la cui dotazione organica prevede come figure massime apicali solo profili della categoria D, con trattamento stipendiale corrispondente alla posizione economica D1, può utilizzare a tempo parziale, ai sensi dell’art.14 del CCNL del 22.1.2004, il dipendente di un altro comune in possesso, invece, di un profilo della categoria D, con trattamento stipendiale iniziale corrispondente alla posizione economica D3?

RISPOSTA
Relativamente alla particolare problematica esposta, si ritiene utile precisare quanto segue.

Tenuto conto delle caratteristiche del sistema di classificazione del personale del Comparto regioni-Autonomie Locali, l’attribuzione ad un dipendente, inquadrato in profili della categoria D con trattamento economico stipendiale corrispondente alla posizione economica D3, di mansioni proprie di profili della medesima categoria D, ma con trattamento economico stipendiale corrispondente alla posizione economica D1, potrebbe certamente configurarsi come una ipotesi di adibizione del lavoratore a mansioni inferiori.

A parte i dubbi sulla stessa ammissibilità e legittimità di tale adibizione, stante le previsioni dell’art.52 del D.Lgs.n.165/2001, proprio tale aspetto suscita perplessità in ordine alla effettiva praticabilità della soluzione ipotizzata.

Infatti, l’art.14 del CCNL del 22.1.2004, fermo restando i contenuti del rapporto di lavoro intercorrente con l’ente di appartenenza, quali risultano dal contratto individuale di lavoro stipulato, consente l’utilizzo a tempo parziale di personale dipendente da ente diverso da quello di appartenenza.

In sostanza, in base alla disciplina contrattuale, è consentito ad un ente diverso da quello di appartenenza solo l’utilizzazione delle prestazioni di un dipendente per una parte dell’ordinario orario di lavoro che, contrattualmente, è dovuto dal dipendente interessato presso l’effettivo datore di lavoro.

Evidentemente, al lavoratore presso l’ente utilizzatore sono richieste le prestazioni proprie del profilo e della categoria di appartenenza.

Pertanto, non sembra possibile, stante queste previsioni contrattuali, che l’ente utilizzatore, proprio perché solo datore di lavoro in senso funzionale per un limitato arco temporale, possa incidere in senso modificativo su un aspetto fondamentale del contratto individuale di lavoro (rispetto al quale indubbiamente è estraneo) come, appunto, le mansioni

Diversamente ritenendo, si determinerebbe una situazione certamente anomala in virtù della quale, nell’ambito dell’unico rapporto di lavoro fondato sul contratto individuale formalmente stipulato con l’ente di appartenenza (e non modificato in alcun modo), il dipendente presso quest’ultimo renderebbe prestazioni proprie del profilo di inquadramento e prestazioni riconducibili a mansioni inferiori per il tempo di assegnazione presso l’ente utilizzatore, con la erogazione anche di due distinti trattamenti economici stipendiali.

 

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