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Limitazione delle consulenze anche alla luce del nuovo codice degli appalti
Commento di V. Giannotti sulla limitazione delle consulenze alla luce del d.lgs. 50/2016, il nuovo codice degli appalti. Nuovo, puntuale e strutturato intervento della magistratura contabile al fine della corretta definizione dell’affidamento dell’incarico di consulenza ai fini delle limitazioni poste attualmente dalla normativa che impone una riduzione della spesa i cui limiti sono ancora stabiliti dal d.l.78/2010 che ne ha limitato l’importo ad un massimo del 20% della spesa sostenuta nell’anno 2009.

di V. Giannotti (www.bilancioecontabilita.it 14/6/2016)

Nuovo puntuale e strutturato intervento della magistratura contabile al fine della corretta definizione dell’affidamento dell’incarico di consulenza ai fini delle limitazioni poste attualmente dalla normativa che impone una riduzione della spesa i cui limiti sono ancora stabiliti dal d.l.78/2010 che ne ha limitato l’importo ad un massimo del 20% della spesa sostenuta nell’anno 2009. Sulla questione è intervenuta la richiesta di un Sindaco, il quale a fronte di una sana gestione finanziaria delle proprie finanze, con cospicui avanzi di amministrazione e consistenti liquidità di cassa, si è visto negare dal proprio Segretario e dal revisori dei conti, la possibilità di accedere ad un incarico professionale per la predisposizione delle norme della variante del Piano di governo del territorio e di altre specifiche e delicate regolamentazioni. A tal fine chiede ai giudici contabili, se l’intervento del professionista sia qualificabile come consulenza o come prestazione di servizio, quali siano i limiti finanziari da prendere in considerazione, ed infine, nella disperata ipotesi che l’incarico da affidare non fosse possibile, chiede se sia concepibile che sia lo stesso Sindaco, con le proprie finanze, a pagare la citata consulenza. Su tale questione di particolare rilevanza, si assiste ad un intervento molto ben esplicitato da parte della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, contenuta nella deliberazione n.162 depositata in data 30/05/2016.

LA DISTINZIONE TRA CONTRATTI D’OPERA E APPALTI DI SERVIZI
Evidenziano in via preliminare i contabili, come alcuni rapporti negoziali, qualificabili, per il diritto civile, come contratti d’opera o di opera intellettuale, sono stati attratti, in punto di procedure per l’affidamento, alla disciplina dettata dal codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)…

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Il nuovo Codice dei contratti pubblici – D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50

di Alessandro Massari

Nella G.U. del 19 aprile 2016 è stato pubblicato  il  D.Lgs.  18  aprile  2016, n. 50, recante il nuovo Codice dei contratti pubblici, entrato in vigore lo stesso giorno della pubblicazione. Gli operatori del settore sono chiamati ad applicare immediatamente la riforma, considerata l’assenza di un periodo di vacatio legis. Il Codice tascabile diventa così un insostituibile strumento per avere sempre a portata di mano le nuove norme, insieme alle utili tavole di corrispondenza tra il nuovo e il vecchio Codice  e alle disposizioni del Regolamento (D.P.R. 207/2010) ancora applicabili nel regime transitorio.

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