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Contratto a termine in attività stagionali
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con l’interpello n. 15 del 20 maggio 2016, ha fornito risposte in merito al contratto a termine in attività stagionali

Con l’interpello n. 15 del 20 maggio 2016 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito 3 risposte in merito al contratto a termine:

  1. Il regime degli intervalli non trova applicazione “nei confronti dei lavoratori impiegati nelle attività stagionali individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nonché nelle ipotesi individuate dai contratti collettivi”, salva l’applicazione delle disposizioni del D.P.R. n. 1525/1963 nelle more dell’adozione del decreto ministeriale.
  2. I contratti a termine conclusi per lo svolgimento di attività stagionali costituiscano una eccezione al limite di durata massima stabilito ex lege o, in alternativa, dalla contrattazione collettiva. Ne consegue, quindi, che eventuali periodi di lavoro caratterizzati da stagionalità non concorrono alla determinazione del limite di durata massima di cui all’art. 19, comma 1, che opera invece per i contratti a termine stipulati per lo svolgimento di attività non aventi carattere stagionale.
  3. La disciplina contenuta nell’art. 2 del D.Lgs. n. 368/2001 introduca limiti percentuali ulteriori rispetto a quelli previsti in via generale, evidentemente giustificati dalla specificità del settore e dalle esigenze ad esso connesse (“Disciplina aggiuntiva per il trasporto aereo ed i servizi aereoportuali”).

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