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Questioni sull'equipollenza dei titoli di studio

di G. Crepaldi (www.ilpersonale.it 10/4/2013)

Il tema dell’equipollenza dei titoli di studio determina un contenzioso amministrativo che ormai ha assunto una certa significatività. Una recente pronuncia del Consiglio di Stato (sez. V, 6 dicembre 2012 n. 6260) fa il punto della situazione, normativa e giurisprudenziale.

Innanzitutto, si chiarisce qual è il soggetto dell’ordinamento che può stabilire le ragioni di equipollenza. Non è l’amministrazione e neppure il giudice. L’equipollenza fra titoli di studio è stabilita, prioritariamente, dalle norme primarie o secondarie.
Ciò trova conferma nell’art. 9, comma 6, della legge n. 341 del 1990 che, proprio in merito al giudizio di equipollenza tra i titoli di studio ai fini dell’ammissione ai pubblici concorsi, afferma che esso appartiene esclusivamente al legislatore e, di conseguenza, l’unico parametro cui fare corretto riferimento è quello fissato dalla legge e dall’ordinamento della pubblica istruzione, secondo il quale i titoli di studio sono diversi tra loro e le equipollenze costituiscono eccezioni non suscettibili di interpretazione estensiva ed analogica.

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