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Il tetto di spesa per le assunzioni a tempo determinato e l'eterna tensione tra i vincoli puntuali alla spesa e l'autonomia degli enti locali

di R. Salimbeni (www.ilpersonale.it 26/6/2013)

E’ scritta nei commi 102 e 103 dell’art. 4 della Legge  di stabilità 2012 l’estensione agli enti locali del  tetto previsto dall’art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010 per le amministrazioni dello Stato e per le regioni in tema di assunzioni a tempo determinato, con convenzioni e con contratti di collaborazione coordinata e continuativa. Questo tetto,come noto, viene fissato nel 50% della spesa sostenuta allo stesso titolo nell’anno 2009.
La disposizione riguarda tutte le  tipologie di lavoro  a tempo determinato, non solo quelle riconducibili al tipico contratto a termine di tipo subordinato, ma anche ad altre ipotesi  riconducibili sotto la nomenclatura del lavoro flessibile, quali i contratti di somministrazione,il lavoro accessorio ed i contratti di formazione e lavoro. Sono da considerarsi comprese in tale limite anche le assunzioni ex artt.110 e 90 del d.lgs. n. 267/2000.

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