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I chiarimenti dell'Inps sull'ultima riforma del sistema pensionistico (2)

di S. Oddo Casano (www.ilpersonale.it 17/1/2013)

4. Maggiorazione convenzionale per pensione di inabilità
   
L’art. 1, comma 15 della legge n. 335 del 1995, prevede l’attribuzione di una  maggiorazione per le pensioni di inabilità: infatti, in base all’art. 2, comma 3 della legge n. 222 del 1984, “… per l’iscritto all’AGO  è prevista una maggiorazione pari alla differenza tra l’assegno di invalidità e quello che gli sarebbe spettato sulla base della retribuzione pensionabile, considerata per il calcolo dell’assegno medesimo, con un’anzianità contributiva aumentata di un periodo pari a quello compreso tra la data di decorrenza della pensione di inabilità e la data di compimento dell’età pensionabile…”. Per le pensioni calcolate con il sistema contributivo, non può comunque essere computata un’anzianità contributiva superiore a 40 anni, l’età da prendere a riferimento è quella dei 60 anni e la maggiorazione deve essere computata in relazione alla media delle basi annue pensionabili possedute negli ultimi cinque anni di contribuzione, rivalutate ai sensi del d.lgs. n. 503/1992 (ISTA + 1 punto percentuale per ogni anno solare preso in considerazione)

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