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Manovra: un tetto alle retribuzioni pubbliche ''complessive'', ma con deroghe

Il comma 3 dell’articolo 23-ter (Disposizioni in materia di trattamenti economici) introdotto nel nuovo testo della Manovra, fissa la soglia alle retribuzioni pubbliche ”complessive”, ma con deroghe.

La disposizione in questione prevede che, con un decreto del Presidente del Consiglio sia fissato un tetto ai trattamenti economici complessivi corrisposti a qualsiasi titolo dalla Pubblica amministrazione a manager pubblici o consulenti, prendendo a riferimento come parametro massimo lo stipendio del primo presidente della Cassazione. Con lo stesso decreto possono essere previste ”deroghe motivate per le posizioni apicali delle rispettive amministrazioni”. Stretta invece sui rimborsi spese: il Dpcm ne stabilisce ”il limite massimo”.

Su questo punto l’ufficio stampa del Ministro per la Pubblica amministrazione e la semplificazione, Filippo Patroni Griffi, precisa che l’emendamento, peraltro d’iniziativa parlamentare, relativo alle deroghe al tetto delle retribuzioni dei dipendenti pubblici non riguarda in alcun modo le autorità politiche. Ministri e sottosegretari, pertanto, non potranno usufruire di alcuna deroga.

Ecco il testo dell’articolo:

Articolo 23-ter.
(Disposizioni in materia di trattamenti economici).

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è definito il trattamento economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell’ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali, di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi incluso il personale in regime di diritto pubblico di cui all’articolo 3 del medesimo decreto legislativo, stabilendo come parametro massimo di riferimento il trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione. Ai fini dell’applicazione della disciplina di cui al presente comma devono essere computate in modo cumulativo le somme comunque erogate all’interessato a carico del medesimo o di più organismi, anche nel caso di pluralità di incarichi conferiti da uno stesso organismo nel corso dell’anno.
2. Il personale di cui al comma 1 che è chiamato, conservando il trattamento economico riconosciuto dall’amministrazione di appartenenza, all’esercizio di funzioni direttive, dirigenziali o equiparate, anche in posizione di fuori ruolo o di aspettativa, presso Ministeri o enti pubblici nazionali, comprese le autorità amministrative indipendenti, non può ricevere, a titolo di retribuzione o di indennità per l’incarico ricoperto, o anche soltanto per il rimborso delle spese, più del 25 per cento dell’ammontare complessivo del trattamento economico percepito.
3. Con il decreto di cui al comma 1, possono essere previste deroghe motivate per le posizioni apicali delle rispettive amministrazioni ed è stabilito un limite massimo per i rimborsi spese.
4. Le risorse rivenienti dall’applicazione delle misure di cui al presente articolo sono annualmente versate al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato.

(FONTE: www.ilpersonale.it)


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