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RSU: 5 luglio 2012 chiusura rilevazione - Modalità di correzione dei dati

Si informano tutti i soggetti interessati che il Comitato Paritetico, nella seduta del 7 giugno 2012 ha individuato nel 5 luglio 2012 la data di chiusura della rilevazione dei dati relativi ai Verbali RSU.

Nella medesima riunione, il citato Comitato ha deliberato i Criteri per la certificazione dei voti espressi nelle elezioni delle RSU del 5-7 marzo 2012.

Indicazioni di dettaglio per le amministrazioni sono state fornite con la circolare n. 1 del 2012.

In particolare, nella stessa si fa presente che tra i criteri è stato previsto che nel caso in cui non vi sia esatta corrispondenza tra la denominazione dell’organizzazione sindacale riportata nel verbale elettorale finale e quella indicata nella scheda elettorale, la denominazione da prendere a riferimento è quella indicata nella scheda elettorale in quanto votata dai lavoratori quale espressione della loro volontà. A tal fine i dati pervenuti possono essere corretti – da parte dell’amministrazione – anche a richiesta del sindacato, entro la scadenza della rilevazione.

Si ricorda che la correzione dell’errore materiale deve essere effettuata esclusivamente all’interno dell’applicativo web VERBALI RSU, mediante richiesta formale di riapertura del Verbale a firma del RLE o del RP RSU e regolarmente protocollata. Tale richiesta deve pervenire all’indirizzo email [email protected] o via fax al numero 0632483394.

L’amministrazione può procedere alla correzione solo qualora in possesso di un nuovo verbale elettorale o di una comunicazione che devono essere sottoscritti dalla Commissione elettorale. Ove quest’ultima non sia più funzionante e la correzione riguardi la denominazione dell’organizzazione sindacale, l’amministrazione può provvedervi autonomamente qualora dai documenti in suo possesso possa certificare che la lista indicata nella scheda elettorale è diversa da quella indicata nel verbale elettorale. Dell’eventuale rettifica deve essere data adeguata pubblicità nei luoghi di lavoro.

Non è mai ammessa la correzione dei dati qualora la comunicazione dell’errore materiale venga effettuata dal solo presidente della Commissione elettorale.

(FONTE: Aran)

 


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