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Il Commento - Licenziamento disciplinare del lavoratore che svolge diversa attivita' lavorativa durante l'infortunio
La sezione lavoro della S.C. di Cassazione torna, con una nuova pronuncia, ad occuparsi del sempre complesso e delicato tema dell'incrocio tra responsabilità disciplinare ed assenza del lavoratore dipendente per malattia ed infortunio.

di R. Squeglia (www.ilpersonale.it 13/5/2016)

La sezione lavoro della S.C. di Cassazione torna, con una nuova pronuncia, ad occuparsi del sempre complesso e delicato tema dell’incrocio tra responsabilità disciplinare ed assenza del lavoratore dipendente per malattia ed infortunio. Più volte, in questo spazio di approfondimento, si è dato conto di pronunce giurisprudenziali, soprattutto di legittimità, sulla questione; se numerose sono le questioni che vengono sollevate in materia di rapporto di lavoro privato, il tema è delicato, ed a maggior ragione, per il campo di specifico interesse della presente rivista: il pubblico impiego.

Ciò soprattutto se si riguarda il tema dalla prospettiva della tutela della finanza pubblica, che impone sempre maggiori vincoli e controlli alle assenze dal servizio del dipendente pubblico, non escluse quelle per malattia ed infortunio.

Nella fattispecie condotta all’attenzione del Giudice di legittimità nel procedimento definito con sentenza della Sezione Lavoro n. 6774 del 7 aprile 2016, è stato confermato il licenziamento irrogato al dipendente di una società di grande distribuzione commerciale perché, assente dal servizio per infortunio, la cui prognosi era stata più volte prorogata, era stato sorpreso a svolgere altra attività per diverso datore di lavoro.

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Il licenziamento disciplinare dei dipendenti pubblici alla luce del Decreto attuativo della riforma Madia
Videoconferenza in diretta a cura dell’Avv. Donato Antonucci
Videoconferenza in Diretta, 30 giugno 2016 – dalle 11.00 alle 12.30


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