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Il Commento - Il collegio perfetto nelle commissioni di concorso e di gara
La previsione della necessità di partecipazione e di voto da parte di tutti i componenti dell’organo può talora costituire una limitazione alla funzionalità dell’organo, alla celerità delle decisioni, posto che l’assenza anche di un solo componente paralizza l’attività del collegio.

di G. Crepaldi (www.ilpersonale.it 11/5/2016)

Gli organi collegiali della pubblica amministrazione si distinguono in perfetti e imperfetti: i primi sono i collegi che possono deliberare solo con la presenza di tutti i membri mentre i secondi sono quelli che possono decidere con la presenza di una parte soltanto dei componenti, sempre che l’organo si sia validamente costituito con la presenza del numero legale dei componenti, c.d. quorum strutturale.
La previsione della necessità di partecipazione e di voto da parte di tutti i componenti dell’organo può talora costituire una limitazione alla funzionalità dell’organo, alla celerità delle decisioni, posto che l’assenza anche di un solo componente paralizza l’attività del collegio. Perciò quando la legge regola la formazione di collegi perfetti prevede che, accanto ai componenti effettivi, siano nominati dei componenti supplenti che possano garantire che il collegio possa operare con il plenum anche in caso di impedimento di taluno dei membri effettivi (C. Stato, sez. VI, 10 febbraio 2006 n. 543).
La nomina dei supplenti è un atto formale che precede la costituzione dell’organo: non può perciò procedersi ad una nomina di necessità, una volta verificata l’assenza del membro di diritto. Lo stesso vale, a maggior ragione, per la sostituzione del presidente della commissione…

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Vedi anche la sentenza massimata della Consiglio di Stato, n. 1446/2016

 


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