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Parere ARAN - Assenze vincolate ai giorni lavorati nel part time verticale
Come vengono computate le assenze per malattia del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale?

Pubblichiamo il parere ARAN M_255_ del 5 aprile scorso in materia di part time

Come vengono computate le assenze per malattia del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale?

La disciplina contrattuale di riferimento per la soluzione della questione in esame si rinviene nell’art. 23, comma 11, del CCNL integrativo del 16.05.2001 (art. 6, comma 8, del CCNL del 14.09.2000 per il comparto delle autonomie locali). In particolare, in merito al part-time verticale, la citata disposizione prevede che “I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie e di festività soppresse proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell’anno ed il relativo trattamento economico è commisurato alla durata della prestazione giornaliera. Per tempo parziale verticale analogo criterio di proporzionalità si applica anche per le altre assenze dal servizio previste dalla legge e dal CCNL, ivi comprese le assenze per malattia.”
Pertanto, dal contenuto della clausola suindicata si evince che in caso di rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale, trova applicazione un principio di riproporzionamento che, in relazione alle assenze per malattia, avrà ad oggetto tre elementi che compongono la fattispecie: il periodo massimo di conservazione del posto (cd. periodo di comporto), di cui all’art. 21 del CCNL del 16.05.1995; il triennio di riferimento, entro il quale calcolare il predetto periodo di conservazione del posto; i periodi di retribuzione in tera e ridotta, di cui al comma 7 del citato art. 21.
In proposito, si precisa che, ai fini della verifica dell’eventuale superamento del periodo di comporto, vengono presi in considerazione esclusivamente i giorni di malattia coincidenti con quelli in cui il dipendente avrebbe dovuto rendere la prestazione lavorativa. In relazione ai giorni festivi e non lavorativi, ricadenti in tale periodo, si ritiene applicabile la medesima presunzione di continuità, alla quale si ricorre per calcolare il periodo di comporto del personale con rapporto di lavoro a tempo pieno. Sussiste, infatti, un orientamento giurisprudenziale consolidato, secondo il quale, in mancanza di una diversa previsione contrattuale, nel calcolo del peri odo di assenza per malattia, devono essere computati anche i giorni festivi o non lavorativi, che ricadano all’interno di tale arco temporale (Cass. Civ., sez. lavoro, sentenza 10.11.2004, n. 21385, sentenza 18.10.2000, n. 13816; sentenza 14.12.1999, n. 14065)


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