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LÂ’ARAN interviene sui contratti di formazione e lavoro

Su ARAN informa del mese di gennaio 2014 l’ARAN interviene su un quesito posto da un comune sul contratto di formazione e lavoro.

QUESITO:

Ai lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, durante il periodo di formazione e lavoro, poteva essere corrisposta l’indennità di vigilanza di cui all’art. 37, comma 1, lett.b), secondo periodo, del CCNL del 6.7.1995, anche se, dopo la loro assunzione a tempo indeterminato ed il riconoscimento delle funzioni di cui all’art. 5 della legge n.65/1986, agli stessi è stata comunque attribuita, successivamente, la diversa indennità prevista dall’art. 37, comma 1, lett.b), primo periodo, del medesimo CCNL del 6.7.1995?

RISPOSTA:

In materia si richiamano le disposizioni dell’art. 3, comma 11, del CCNL del 14.9.2000, secondo le quali: 11. Il trattamento economico spettante ai lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro è costituito dal trattamento tabellare iniziale, dall’indennità integrativa speciale, dalla tredicesima mensilità, dagli altri compensi o indennità connessi alle specifiche caratteristiche della effettiva prestazione lavorativa, se ed in quanto dovute.

Tale ultima espressione vale a garantire, al personale assunto con contratti formativi, quegli emolumenti che comunque si collegano all’attività lavorativa che è chiamato a svolgere e può certamente riguardare anche le indennità di vigilanza di cui all’art. 37, comma 1, lett.b), secondo periodo, del CCNL del 6.7.1995.

Questa ultima, infatti, viene riconosciuta al personale dell’area di vigilanza per il solo fatto di essere inquadrato in profili della suddetta area, a prescindere da ogni considerazione delle modalità e del luogo di erogazione della prestazione.

Per tali caratteristiche, quindi, essa è sostanzialmente assimilabile al trattamento fondamentale, essendo legata ai contenuti del profilo professionale posseduto.

L’art. 49 del CCNL del 14/9/2000 considera tale emolumento fisso e continuativo in relazione alla disciplina del trattamento di fine rapporto.

Alla luce di tali caratteristiche, non si rinvengono particolari impedimenti a ricondurre questa indennità nell’ambito delle previsioni del citato art. 3, comma 11, del CCNL del 14.9.2000 e, conseguentemente, ad ammetterne il riconoscimento anche a favore del personale assunto con contratto di formazione e lavoro.

Si deve, peraltro, ricordare che per precisa scelta delle parti negoziali, la indennità in parola viene corrisposta solo al personale dell’area della vigilanza che non svolge quelle funzioni previste dagli artt. 5 e 10 della legge n. 65/1986 (polizia giudiziaria, polizia stradale e funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza) che danno titolo alla percezione dell’indennità di cui all’art. 37, comma 1, lett.b), primo periodo, del CCNL del 6.7.1995.

 

Pertanto, dal momento in cui viene riconosciuto quest’ultimo compenso, al personale della vigilanza che ne beneficia non può essere, contemporaneamente, attribuita anche la diversa indennità dell’art. 37, comma 1, lett.b), secondo periodo, del CCNL del 6.7.1995.


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