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Il Commento - Le progressioni orizzontali
Dal 1° gennaio del 2015 non vi sono più rinvii degli effetti economici delle progressioni orizzontali, come invece disposto per gli anni dal 2011 al 2014 dall’art. 9, comma 21, del d.l. n. 78/2010.

di C. Dell’Erba (www.ilpersonale.it 2/5/2016)

Dal 1° gennaio del 2015 non vi sono più rinvii degli effetti economici delle progressioni orizzontali, come invece disposto per gli anni dal 2011 al 2014 dall’art. 9, comma 21, del d.l. n. 78/2010. Le amministrazioni devono comunque rispettare i vincoli dettati dalla normativa contenuta nel d.lgs. n. 150/2009, cd legge Brunetta, e dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro, contenuti nel C.C.N.L. 31 marzo 1999, cd nuovo ordinamento professionale. In particolare, i vincoli da rispettare sono i seguenti: limitazione ad una quota di personale, utilizzazione di metodi selettivi, finanziamento esclusivamente attraverso la parte stabile del fondo; decorrenza non retroattiva. La concreta applicazione di questo istituto viene monitorata dal conto annuale, in particolare per verificare il rispetto dei principi della selettività e della attribuzione ad una quota limitata di personale.

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copertina_iadicicco_1La compilazione del Conto annuale del personale 2015
e la relazione allegata

Videoconferenza in diretta a cura della Dott.ssa Girolama Iadicicco
Lunedì 9 Maggio 2016 – dalle 14.00 alle 16.00 (prima parte)
Martedì 10 Maggio 2016 – dalle 14.00 alle 16.00 (seconda parte)

(Iva esclusa per Enti Pubblici: 158)

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