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Legge di stabilità 2012: obbligo di rilevazione annuale del personale in sovrannumero e di quello eccedente

L’art. 33 del d.lgs n. 165/2001, così come modificato dall’art. 16 della legge n.183/2011 (Legge di stabilità per il 2012), dispone che le pubbliche amministrazioni per effettuare nuove assunzioni, devono annualmente procedere alla rilevazione del personale. Gli atti adottati dalle amministrazioni che violano tale disposizione sono nulli, con conseguente insorgere di responsabilità amministrativa.

L’accertamento della rilevazione del personale in eccedenza va effettuato “in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria” dell’ente e si realizza confrontando il personale a tempo indeterminato in servizio con quello previsto nella dotazione organica. L’esito di questa rilevazione va comunicato al Dipartimento della Funzione Pubblica; se si registra la presenza di personale in eccesso, l’amministrazione attiverà il procedimento indicato nel nuovo testo dell’art. 33 del d.lgs 165/2001. La rilevazione ricordiamo può essere effettuata anche assieme alla programmazione annuale e triennale del fabbisogno di personale.

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