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Viola le norme sulla incompatibilità il dipendente che svolga attività non autorizzata anche se non percepisce compenso

di R. Squeglia (www.ilpersonale.it 21/12/2012)

Con la pronuncia che qui si segnala (26 novembre 2012, n. 20857), la sezione lavoro della Suprema Corte di cassazione ha confermato la legittimità del licenziamento di una dipendente della Regione Lombardia, sanzionata per la violazione della disciplina sull’incompatibilità tra il rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione e lo svolgimento di diversa attività lavorativa.

La questione è oltremodo rilevante perché il giudice di legittimità ha ritenuto che nemmeno l’assenza della percezione di proventi dallo svolgimento di attività non autorizzata esima il dipendente dalla responsabilità disciplinare.

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