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Il vigile urbano, l'uso delle armi e l'obiezione di coscienza

di G. Crepaldi (www.ilpersonale.it 28/8/2013)

Il nostro ordinamento non prevede, in via generale, che l’agente di polizia municipale, nell’esercizio delle sue funzioni istituzionali, debba necessariamente far uso delle armi. Ciò si evince dalla lettura sistematica delle norme che disciplinano la polizia municipale: la legge 7 marzo 1986 n. 65, Legge quadro sull’ordinamento della polizia municipale e il D.M. n. 145/1987, Norme concernenti l’armamento degli appartenenti alla polizia municipale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza.
Le competenze attribuite dall’ordinamento (in particolare dagli artt. 3 e 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65) al Corpo di polizia municipale consistono, in misura assolutamente prevalente, in compiti di prevenzione e vigilanza sull’osservanza di norme e di regolamento nei settori di competenza comunale; di accertamento e di contestazione delle eventuali infrazioni; di adozione di provvedimenti sanzionatori e a queste attività di aggiunge l’espletamento di funzioni di polizia giudiziaria, di polizia stradale e, in determinate circostanze, di pubblica sicurezza (Cons. Stato, sez. V, 12 agosto 1998 n. 1261).

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