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Contribuzioni da parte del datore di lavoro pubblico ai fondi pensione: l'Aran conferma la non assoggettabilità

Su ARAN informa del mese di gennaio viene evidenziata la non assoggettabilità delle contribuzioni da parte del datore di lavoro pubblico ai fondi pensione, in quanto trattasi di oneri contrattuali. Qui di seguito l’intervento dell’ARAN:

Ora anche la Corte dei conti conferma quanto più volte sostenuto dall’Aran. Gli oneri per la gestione dell’adesione dei propri dipendenti alla previdenza complementare, (Fondo pensione Espero, Perseo e Sirio), sono a totale carico delle amministrazioni. Un onere derivante dalle disposizioni del CCNL non può che essere “contrattuale”, tuttavia molti enti hanno tentato di trovare differenti soluzioni quando, in assenza di risorse impegnate, hanno ricevuto le richieste di adesione ai fondi pensione. Alcuni hanno posticipato il pagamento dei contributi, altri hanno bloccato l’adesione, altri ancora hanno fatto transitare le necessarie risorse in maniera “neutra” nel fondo delle risorse decentrate. Ciò ha generato applicazioni contrastanti sul territorio.

Ora, i magistrati contabili hanno orientato verso la corretta soluzione, ponendo in chiaro gli elementi logici che conducono a considerare i costi, sostenuti dal datore pubblico per la previdenza complementare, quali oneri contrattuali[1]. È la Sezione regionale del controllo per il Piemonte della Corte dei conti che in data 5 novembre 2013 ha deliberato un parere (n. 380/2013/SRCPIE/PAR) che per la prima volta vede i magistrati contabili esprimersi sulla materia. Infatti, è un quesito posto da un comune in merito al computo, ai fini del rispetto del limiti di spesa previsti dall’art. 1 c. 557 della legge 296/2006, degli oneri derivanti dall’adesione dei dipendenti al Fondo pensione Perseo, a porre la Corte nella condizione di approfondire l’argomento e deliberare il proprio orientamento.

La disciplina limitatrice della spesa di personale degli enti locali è stata introdotta dal legislatore a più riprese e analiticamente regolamentata nelle leggi finanziarie. Si tratta di norme che, ai fini del contenimento della spesa pubblica, sono da ritenersi di carattere imperativo, tanto che l’esclusione di singole voci dal computo della spesa di personale può avvenire solo con norma di pari rango. Infatti, è la legge 296/2006 esplicitamente ad escludere, dal calcolo per la determinazione del limite di spesa di personale, gli oneri per i rinnovi contrattuali (art. 1 cc. 557 e 562), ritenendo gli stessi non soggetti all’obbligo di contenimento della spesa, trattandosi di oneri non dipendenti da scelte organizzative dell’Ente.

Altro argomento di rilevante interesse è, inoltre, quello posto da alcuni enti all’Aran che chiedono di conoscere se gli oneri per il contributo datoriale possa esser posto a carico delle risorse decentrate, destinate alla contrattazione integrativa del personale.

In merito l’Aran ha, preliminarmente, ricordato che non vi è alcuna norma, di legge e di contratto nazionale, che abiliti la contrattazione integrativa ad affrontare la materia della previdenza complementare.

Nel settore pubblico, la disciplina della previdenza complementare continua, infatti, ad essere regolata dal d.lgs. 28 aprile 1993, n. 124, come modificata dal d.lgs. 18 febbraio 2000, n. 47, alla luce della mancata attuazione della delega prevista all’art. 23, c. 6 del d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252. In linea con tali disposizioni, l’istituzione delle forme pensionistiche complementari, per il personale dipendente delle amministrazioni pubbliche, avviene mediante i contratti collettivi (art. 3, c. 2 d.lgs. n. 124/93). Inoltre, è la contrattazione collettiva nazionale ad individuare le materie demandate alla contrattazione integrativa (art. 40, comma 1, d.lgs. n. 165/2001), cosicché quest’ultima può svolgersi esclusivamente sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali (art. 40, c. 3-bis, d.lgs. n. 165/2001).

Conseguentemente, la contrattazione integrativa del singolo ente non può istituire forme di previdenza complementare collettive di ente, né tantomeno intervenire in alcun modo nella materia, in assenza di specifica previsione dell’accordo nazionale. Come noto, in tema di previdenza complementare i contratti collettivi nazionali del personale delle Regioni ed autonomie locali hanno espresso la volontà di istituire un fondo di previdenza complementare, ma senza operare alcun rinvio alla contrattazione integrativa. A seguito di tali previsioni nazionali, con specifico accordo negoziale del 14 maggio 2007 è stato istituito il fondo pensione Perseo, unitamente al personale del servizio sanitario nazionale, successivamente costituito il 21 dicembre 2010 ed autorizzato all’esercizio dalla COVIP il 22 novembre 2011.

In secondo luogo, occorre ricordare che la contribuzione datoriale ai fondi di previdenza è stata disciplinata dai contratti nazionali ed in tale sede ha trovato la sua copertura finanziaria. Per quanto concerne specificamente il Fondo Perseo, l’art. 11 dell’accordo nazionale per l’istituzione del fondo nazionale di pensione complementare per i lavoratori dei comparti delle Regioni e autonomie locali e del Ssn, ha infatti definito, nella misura dell’1% degli elementi retributivi utili ai fini del TFR, la contribuzione obbligatoria a carico degli enti. Per gli enti del comparto Regioni-autonomie locali, la misura della predetta contribuzione era, peraltro, stata già fissata dall’art. 18 del CCNL del personale del comparto Regioni ed autonomie locali del 5 ottobre 2001 (biennio 2000-2001).

Dunque, gli oneri per la contribuzione datoriale, previsti e quantificati in sede di contrattazione nazionale, sono sostenuti dal bilancio dei singoli enti e non devono essere posti a carico delle “risorse decentrate”, come, peraltro, previsto per tutte le amministrazioni pubbliche che applicano contratti nazionali sottoscritti in sede Aran. A ciò va aggiunto che non esistono norme di legge e contrattuali vigenti, che prevedano l’ipotesi di quantificare, in entrata ed in uscita delle “risorse decentrate”, la spesa per la contribuzione datoriale.

[1] Oltre all’1% per la contribuzione a carico del datore di lavoro, da destinare al Fondo pensione negoziale a favore del dipendente iscritto, va considerata la maggiorazione del 10% per il contributo di solidarietà previsto dalla legge 166 del 1 giugno 1991. L’assoggettamento a detto tributo dei contributi versati per previdenza complementare dal datore di lavoro, deriva dall’armonizzazione delle basi fiscalmente imponibili, che ha escluso dalla tassazione ogni versamento per tale finalità. Complessivamente il costo che l’ente dovrà sostenere per ogni dipendente iscritto al fondo pensione è pari all’1,1% della base utile al TFR.


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