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Elezioni RSU: modifiche del regolamento elettorale

Su ARAN informa del mese di dicembre 2014 si rende noto che:

Il 28 novembre 2014 è stata firmata l’Ipotesi di «Contratto Collettivo Quadro per le modifiche all’ACQ per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale del 7 agosto 1998».

L’ipotesi in esame offre soluzioni a due importanti problematiche:

1)     i diritti di rappresentanza dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo determinato;

2)     l’elevato tasso di decadenza della RSU eletta.

Sotto il primo profilo, occorre segnalare che la Commissione Europea ha avviato due procedure – casi EU PILOT 6551/14/EMPL e EU PILOT 5997/14/EMPL – con le quali sono stati richiesti chiarimenti all’Italia in ordine alle motivazioni della differente disciplina esistente tra i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo determinato e quelli con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in materia di elezioni delle RSU, con particolare riferimento al diritto all’elettorato attivo e passivo.

La tematica era già stata affrontata contrattualmente a seguito dell’entrata in vigore della legge n. 296 del 2006 sulle stabilizzazioni del personale a tempo determinato. In particolare, nel settembre del 2007 veniva esteso il diritto all’elettorato attivo e passivo al personale interessato dai suddetti processi di stabilizzazione. Tuttavia le modifiche apportate non erano sufficienti a garantire, all’intera platea del personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, la partecipazione al processo di scelta dei rappresentanti sindacali.

Pertanto, già in sede di sottoscrizione del Protocollo per la definizione del calendario delle votazioni per il rinnovo delle RSU nei comparti, avvenuta il 28 ottobre 2014, le parti hanno evidenziato come, anche alla luce delle sopra indicate procedure di infrazione avviate dalla Commissione europea, fosse ormai necessario riaffrontare la problematica relativa all’elettorato attivo e passivo del personale con rapporto di lavoro a tempo determinato.

In tale ottica, l’ipotesi siglata il 28 novembre 2014, all’articolo 1, dispone che hanno diritto di votare tutti i lavoratori dipendenti in forza nell’amministrazione alla data delle votazioni, ivi compresi quelli provenienti da altre amministrazioni che vi prestano servizio in posizione di comando e fuori ruolo, indipendentemente dalla tipologia di rapporto (tempo indeterminato o determinato).

Per quanto attiene all’elettorato passivo il medesimo articolo 1 prevede che sono eleggibili tutti i dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, sia a tempo pieno che parziale, in servizio alla data di inizio delle procedure elettorali (annuncio). In caso di rapporto di lavoro a tempo determinato, l’elettorato passivo è riconosciuto a condizione che il contratto abbia una durata complessiva di almeno 12 mesi dalla data di costituzione della stessa. Tale ulteriore condizione si fonda sulla necessità di garantire la stabilità della RSU nonché la sussistenza di un interesse concreto in capo al lavoratore a farsi eleggere rappresentante sindacale.

Per i comparti Scuola ed AFAM, laddove i contratti a tempo determinato sono direttamente correlati alla durata dell’anno scolastico/accademico, il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato può essere candidato solo se titolare di un incarico annuale fino al termine dell’anno scolastico/accademico o fino al termine delle attività didattiche.

Con riguardo alla seconda problematica – ovvero la continua decadenza, nel triennio di vigenza, delle RSU elette – nel corso dei lavori le parti hanno analizzato le principali cause di tale fenomeno che, riassuntivamente, possono essere ricondotte, da un lato, ai processi di riordino che negli ultimi anni hanno interessato moltissime amministrazioni, dall’altro, all’elevato numero di RSU composte di solo tre componenti che, proprio per l’esiguità dei membri, tende facilmente a superare il numero massimo di sostituzioni possibili (50% degli eletti).

Entrambi gli elementi sopra indicati comportavano il venir meno della RSU e la necessità di procedere a nuove elezioni, con la conseguenza negativa di determinare forti rallentamenti nelle relazioni sindacali e, soprattutto, nella contrattazione integrativa, atteso che la RSU si configura come soggetto necessario per la definizione dei negoziati in sede locale.

L’Ipotesi del 28 novembre 2014 affronta ambedue gli aspetti.

In particolare, all’articolo 2 viene previsto che, in caso di accorpamento di amministrazioni o uffici, la RSU sarà formata da tutti gli eletti trasferiti nella nuova amministrazione o ufficio, anche qualora la somma degli stessi sia superiore al numero di componenti previsti per la RSU della nuova amministrazione/ufficio. Resta in ogni caso fermo che per ogni nuova amministrazione o ufficio, individuato come sede RSU a seguito dei processi di riordino, esiste un’unica RSU.

Nella stessa direzione il comma 2 dell’art. 2, con il quale le parti hanno previsto che, anche in caso di scorporo di amministrazioni o uffici, i componenti della RSU restano in carica, svolgendo il proprio mandato negli uffici ove sono stati assegnati, a condizione che questi ultimi abbiano i requisiti per essere considerati sede di RSU.

In considerazione della deroga sul numero dei componenti, il comma 4 dell’art. 2 in parola chiarisce che in caso di dimissioni o decadenza di uno degli eletti non si dà luogo alla sostituzione dello stesso. Qualora il numero dei rappresentanti RSU scenda al di sotto dalla soglia minima (pari al 50% dei componenti previsti per la nuova amministrazione o ufficio), la RSU decade, con conseguente obbligo, per le organizzazioni sindacali, di indire nuove elezioni entro 5 giorni. Nelle more delle nuove elezioni le relazioni sindacali, ivi inclusa la contrattazione integrativa, proseguono, come sempre, con le organizzazioni sindacali di categoria firmatarie dei CCNL e con gli eventuali componenti della RSU rimasti in carica, ma tale possibilità è concessa per un massimo di 50 giorni.

Il secondo aspetto è, invece, affrontato all’art. 3 che sostituisce l’articolo 7 – Parte I – dell’ACQ 7 agosto 1998. Nella nuova formulazione prevista con l’Ipotesi del 28 novembre 2014 viene eliminato il limite al numero di sostituzioni possibili, confermando in ogni caso il principio per cui la RSU decade ove il numero dei componenti scenda al di sotto del 50%. In caso di decadenza è fatto obbligo di procedere al rinnovo della RSU.

L’articolo 3, inoltre, introduce la possibilità, per l’amministrazione, di rilevare la decadenza automatica del singolo componente o dell’intera RSU qualora, entro quarantacinque giorni, la RSU non abbia adempiuto all’obbligo di provvedervi essa stessa. In tal caso l’amministrazione, se la decadenza riguarda un componente, informa i componenti della RSU rimasti in carica invitandoli a provvedere alla sostituzione, mentre se decade l’intera RSU, segnala, alle organizzazioni sindacali aventi titolo, la necessità di indire nuove elezioni. Si tratta di una importante novità che consente di superare l’impasse che si verificava ogni qual volta sussistevano le condizioni per la decadenza automatica e la RSU non procedeva a dichiarare la propria decadenza.


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