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Sindaco pagato se merita
Tribunale di Roma: serve il dettaglio delle ore lavorate

Fonte: Italia Oggi

Per esigere il proprio compenso il sindaco dovrà fornire prova della concreta attività svolta. Nessun compenso è dovuto per la partecipazione dei sindaci all’assemblea delegata all’approvazione del bilancio ne per la relazione alle perdite qualora non si evidenzino le ore spese per l’attività propedeutica all’emissione di detta relazione. E’ quanto si legge nella sentenza n. 9611 del 5 maggio 2015 (pubblicata su giurisprudenza delle imprese.it) del Tribunale di Roma a fronte della richiesta del pagamento dei compensi da parte di un sindaco di una srl.

Il fatto

Con atto di citazione, il presidente del collegio sindacale richiedeva , attraverso decreto ingiuntivo il pagamento della parcella professionale (dotata del parere di conformità dell’ordine professionale) spettante per l’espletamento dell’attività svolta nella società quale componente l’organo di controllo .

Nel dispositivo della sentenza non è chiarito se l’assemblea avesse o meno stabilito un compenso per l’attività sindacale ma dal tenore della stessa sembra potersi ritenere che l’emolumento fosse stabilito sulla base della vigente (all’epoca) tariffa professionali dei dottori commercialisti di cui al dm. 169/2010

Le attività addotte dal professionista si riferivano: ai controlli sul bilancio di esercizio 2010; all’espletamento verifiche 2011; alla partecipazioni a n. 4 assemblee aventi all’o.d.g. l’approvazione del bilancio; alla partecipazione a n. 3 assemblee non aventi all’o.d.g. l’approvazione del bilancio; alla partecipazione a n. 2 riunioni del collegio sindacale diverse da quelle periodiche; alla partecipazioni a n. 4 riunioni richieste da altri organi della società o da altri enti o autorità. La società opponente al decreto ingiuntivo , a sostegno della propria domanda, deduceva che l’attività svolta dal Presidente del Collegio Sindacale della società stessa, si era dimostrata deficitaria/scarsa/inesistente, nonché oggetto di descrizione generica, proponendo, sulla scorta di tali ragioni, eccezione di inadempimento.

La decisione

Secondo il Tribunale capitolino l’eccezione di inadempimento formulata dall’opponente in relazione alle prestazioni di cui è causa è infondata, poichè la società prima del giudizio non ha mai contestato l’operato del collegio sindacale che, per altro, ha svolto la sua attività, come risulta dai verbali versati in atti. Tuttavia nel caso di specie occorre verificare in concreto lo svolgimento dell’attività professionale indicata dal creditore opposto al quale spetta l’onere di provare, secondo le regole ordinarie del giudizio di cognizione, l’esistenza della pretesa fatta valere in sede ingiuntiva e quindi, l’effettivo svolgimento dell’attività che la legge riconosce al professionista.

Sulla base di quanto sopra il Tribunale esclude i compensi:

1) per la partecipazione del sindaco all’assemblea di bilancio (sulla base di una invero dubbia interpretazione dell’art. 37, lett. c) T.P) ;

2) per la partecipazione alle riunioni dell’organo di controllo richieste da altri organi della società e da altre autorità non avendo il professionista evidenziato i verbali delle riunioni inerenti l’attività in cui si chiede il compenso;

3) per le altre assemblee non avendo il sindaco documentato l’attività professionale svolta in tali assise.

4) per le riunioni effettuate per emettere la relazioni sulle perdite ex art. 2446 c.c. per non avere il sindaco indicato il numero delle ore di lavoro necessarie alla redazione della stessa.

Sono stati invece riconosciuti al sindaco i compensi per la relazione al bilancio e per le riunioni trimestrali ex art. 2404, funzioni ampliamente dimostrabili sulla base delle verbalizzazioni sindacali.


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